RISPOSTA
Le prestazioni odontoiatriche sono generalmente esenti IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972. Esse sono infatti considerate cure sanitarie dirette alla diagnosi o alla riabilitazione del paziente. Tuttavia questa esenzione comporta per il dentista un limite importante. L'IVA pagata sugli acquisti di materiali, attrezzature e servizi non può essere detratta. Questa imposta è solitamente al 22%. Di conseguenza essa diventa un puro costo per lo studio o per la Stp. Esistono comunque alcune eccezioni specifiche da considerare. È prevista l'aliquota ridotta al 10% per i beni strumentali considerati finiti in caso di ristrutturazione. Si applica invece l'IVA al 5% su specifici dispositivi di sicurezza o diagnostici. Tra questi rientrano particolari tomografi o aspiratori. Il dentista potrebbe dover applicare l'IVA ordinaria in altre situazioni. Questo accade per le prestazioni estetiche pure non finalizzate alla salute. L'obbligo scatta anche per le consulenze tra colleghi, uscendo dal regime di esenzione. Infine si applica il meccanismo del reverse charge per gli acquisti esteri. Questo sistema obbliga il professionista a versare l'imposta all'Erario anche se non può recuperarla.