RISPOSTA
Soltanto nelle regioni dove la legsilazione regionale obbliga tale nomina. Le regioni con normativa più recente generalmente non obbligano alla nomina del direttore sanitario (vedi la Toscana) vista la permaenza della S.t.p. nell'alveo professionale. In altre regione la S.r.l. S.t.p. odontoiatrica deve obbligatoriamente nominare un Direttore Sanitario (ad esempio Umbria, Emilia Romagna, Liguria), figura essenziale che garantisce la correttezza delle prestazioni e il rispetto della deontologia medica. Tale incarico può essere ricoperto esclusivamente da un odontoiatra o da un medico iscritto all'Albo, il quale assume la responsabilità tecnica e scientifica della struttura di fronte alle autorità sanitarie e all'Ordine. Nelle S.t.p., il Direttore Sanitario è spesso uno dei soci professionisti, ma può essere anche un collaboratore esterno, purché rispetti il vincolo dell'unicità dell'incarico previsto dalla Legge Concorrenza. Questa figura funge da garante della salute del paziente, assicurando che le logiche imprenditoriali e di capitale della società non interferiscano mai con l'autonomia delle scelte cliniche e dei protocolli di cura. Oltre alla vigilanza sull'igiene e sulla sicurezza dei locali, il Direttore è responsabile della pubblicità sanitaria e della corretta conservazione delle cartelle cliniche. La sua presenza è dunque un requisito normativo imprescindibile per ottenere e mantenere l'autorizzazione sanitaria necessaria all'esercizio dell'attività.