Sempre più dentisti affiancano all’attività odontoiatrica tradizionale alcune prestazioni di medicina estetica. È una scelta comprensibile: molte terapie riguardano l’estetica del volto, il rapporto con il paziente è già consolidato e la domanda è in costante crescita.
Dal punto di vista normativo, il quadro è oggi più chiaro. Con il D.Lgs. 30 marzo 2023 n. 34, il legislatore ha modificato la legge 409/1985, riconoscendo ufficialmente che l’odontoiatra può esercitare attività di medicina estetica non invasiva o mini-invasiva sul terzo superiore, medio e inferiore del viso.
Dal punto di vista fiscale e amministrativo, però, il tema della medicina estetica e fatturazione resta complesso. Le regole non sono le stesse dell’odontoiatria “classica” e sottovalutarle può esporre lo studio a errori IVA, recuperi d’imposta e contestazioni.
Vedremo in questo articolo quando le prestazioni di medicina estetica possono beneficiare della esenzione ai fini Iva e come trattare tali prestazioni ai fini dello SdI.
Odontoiatria ed esenzione IVA: il punto di partenza
Le prestazioni odontoiatriche rientrano tra le operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18) del d.p.r. 633/72.
Si tratta di attività di rilevante utilità sociale: la fattura va emessa, registrata e dichiarata, ma senza applicazione dell’IVA.
Questo aspetto ha però un riflesso diretto sulla gestione dello studio. In presenza di operazioni esenti:
- l’IVA sugli acquisti è in linea generale indetraibile
- oppure detraibile solo in parte tramite il meccanismo del pro-rata
Quando nello stesso studio convivono odontoiatria (esente) e medicina estetica (talvolta imponibile), il tema medicina estetica e fatturazione diventa centrale.
Medicina estetica e fatturazione: quando è esente e quando è imponibile
La medicina estetica è stata a lungo oggetto di interpretazioni e contenziosi. Oggi il quadro è più definito grazie alla risoluzione 42/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate. Il principio è chiaro:
l’esenzione IVA si applica solo se la prestazione ha una finalità terapeutica.
Non è sufficiente che il trattamento sia “utile” o “migliorativo”. È necessario che:
- esista una patologia
- la prestazione sia funzionale alla cura o al trattamento di tale patologia
- vi sia una attestazione medica preventiva
In assenza di questi elementi, la prestazione di medicina estetica è imponibile IVA al 22%.
Esempi pratici di medicina estetica nello studio dentistico
Per rendere più semplice il concetto, vediamo alcuni casi concreti.
- Un dentista esegue infiltrazioni di tossina botulinica per il trattamento di bruxismo severo, clinicamente documentato, con attestazione preventiva che evidenzia la finalità terapeutica.
In questo caso la prestazione può essere esente IVA. - Lo stesso dentista esegue un filler labbra su richiesta del paziente, senza alcuna patologia sottostante e con finalità esclusivamente estetica.
La prestazione è imponibile IVA al 22%. - Un trattamento di biorivitalizzazione del volto effettuato per correggere esiti cicatriziali post-traumatici, adeguatamente documentati prima dell’intervento.
Può rientrare nell’esenzione IVA.
La differenza non sta quindi nella tecnica utilizzata, ma nella documentazione clinica e fiscale che accompagna la prestazione.
Attestazione preventiva: il passaggio chiave nella medicina estetica e fatturazione
La risoluzione 42/E/2025 chiarisce che l’attestazione preventiva può essere redatta anche dallo stesso medico che esegue il trattamento. Leggiamo sul punto le parole della risoluzione:
Pertanto, fatte salve diverse valutazioni del Ministero della Salute, competente per materia, la predetta finalità terapeutica può essere attestata da qualunque medico, compreso il medico che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica, ma resta fermo che:
- dall’attestazione deve in ogni caso emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato
- la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica (o di medicina estetica).
Dal punto di vista operativo, questo significa che lo studio deve dotarsi di:
- modelli standard di attestazione
- procedure di archiviazione
- un corretto collegamento tra cartella clinica, fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria
Senza un metodo strutturato, il rischio è quello di gestire la medicina estetica e fatturazione in modo approssimativo, con conseguenze fiscali rilevanti.
Medicina estetica e fatturazione elettronica: il divieto resta
Un errore molto frequente riguarda la fattura elettronica.
Anche quando la prestazione di medicina estetica è imponibile IVA, non può essere emessa fattura elettronica tramite SdI.
La prestazione resta sanitaria e deve essere gestita tramite Sistema Tessera Sanitaria.
Questo vale anche per le prestazioni esclusivamente estetiche: la mancanza di finalità terapeutica non le fa uscire dall’ambito sanitario.
Perché serve un commercialista specializzato
Chi integra medicina estetica e odontoiatria opera in un contesto complesso, fatto di:
- IVA esente e IVA imponibile
- pro-rata
- attestazioni preventive
- fatturazione non elettronica
- invii al Sistema TS
- controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate
In questo contesto, il supporto di un commercialista che conosce specificamente il settore odontoiatrico e la medicina estetica non è un valore aggiunto astratto, ma uno strumento di tutela concreta. Significa:
- evitare errori di applicazione dell’IVA;
- impostare correttamente le procedure interne allo studio;
- prevenire contestazioni future su prestazioni già incassate;
- avere un confronto continuo sulle scelte operative prima che diventino un problema fiscale.
Intervenire dopo un controllo è sempre più costoso che impostare correttamente fin dall’inizio la gestione della medicina estetica e fatturazione.
Vuoi capire come applicare correttamente questi aspetti alla tua situazione professionale o al tuo studio?
Una valutazione attenta consente di evitare errori e di assumere decisioni consapevoli.
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