RISPOSTA
Il regime IVA per l'odontoiatra è caratterizzato dall'esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972 per tutte le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte alla persona. Questa esenzione implica che il professionista non debba addebitare l'IVA in fattura al paziente, ma allo stesso tempo non può detrarre l'IVA pagata sugli acquisti (materiali, attrezzature, affitti), la quale diventa un costo a carico dello studio. Esistono tuttavia eccezioni: le perizie medico-legali, le consulenze amministrative e le prestazioni puramente estetiche non finalizzate alla salute sono soggette all'aliquota ordinaria del 22%. Per gli acquisti intracomunitari o di servizi da soggetti esteri, il dentista deve applicare il meccanismo del reverse charge, integrando la fattura e versando l'imposta all'Erario senza poterla recuperare. Nel caso di studi che effettuano sia operazioni esenti che imponibili, si applica il meccanismo del pro-rata, che limita ulteriormente la detraibilità dell'imposta sugli acquisti in base al rapporto tra le diverse operazioni. In sintesi, la gestione IVA per l'odontoiatra richiede un'attenta analisi per evitare che l'imposta diventi un onere eccessivo sulla marginalità della struttura.