RISPOSTA
L'associazione tra professionisti è un ente privo di personalità giuridica che si colloca nell'alveo dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, regolato dagli articoli 2247 e seguenti del Codice Civile sotto lo schema della società semplice. A differenza delle S.t.p. in forma di S.r.l., non gode di autonomia patrimoniale perfetta, il che comporta la responsabilità illimitata e solidale degli associati per le obbligazioni contratte, esponendo il loro patrimonio personale alle pretese dei creditori. Sotto il profilo fiscale, il reddito prodotto è considerato di lavoro autonomo e viene imputato ai singoli associati per "trasparenza", proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, venendo poi tassato con le aliquote progressive IRPEF. Questa forma giuridica privilegia la natura intellettuale e personale della prestazione, ma risulta oggi meno efficiente rispetto ai modelli societari di capitali per quanto riguarda la protezione del rischio e l'ottimizzazione del carico fiscale. Nonostante la sua semplicità costitutiva, l'associazione non permette l'ingresso di soci di puro capitale, restando un modello ancorato alla collaborazione diretta tra soli abilitati all'esercizio professionale.