Medicina estetica e fattura elettronica: confermato il divieto anche con IVA

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Medicina estetica ed iva

Con l’approvazione del decreto legislativo 81/2025, che corregge e semplifica alcuni adempimenti fiscali, arriva una conferma importante per medici e odontoiatri che effettuano trattamenti estetici: anche le prestazioni di medicina estetica soggette a IVA non devono essere fatturate elettronicamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). Oggi in “Medicina estetica e fattura elettronica: confermato il divieto anche con IVA” trovi una breve guida sull’applicazione dell’Iva e della fattura elettronica nell’ambito della medicina estetica.

Esenzione Iva e necessità dell’attestazione preventiva

La risoluzione 42/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni di medicina estetica sono fiscalmente equiparate a quelle di chirurgia estetica. In entrambi i casi, l’esenzione IVA si applica solo se la prestazione ha una finalità terapeutica.

Per accedere all’esenzione non basta una semplice dichiarazione a posteriori: serve una attestazione medica preventiva, cioè rilasciata prima della prestazione, che specifichi la presenza di una patologia e motivi la natura terapeutica dell’intervento.
L’attestazione può essere redatta anche dallo stesso medico che esegue il trattamento e deve collegare chiaramente la patologia con la prestazione estetica raccomandata.

Se la prestazione non ha finalità terapeutica e non viene prodotta attestazione preventiva, si applica l’Iva al 22%.

Fattura elettronica: resta il divieto

Le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica, indipendentemente dalla finalità terapeutica, rientrano a pieno titolo tra le prestazioni sanitarie. Di conseguenza, vige il divieto di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La normativa vigente tutela la salute dei pazienti riservando tali attività ai medici, motivo per cui devono essere trasmesse esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Le prestazioni definite come “strettamente estetiche” non perdono il carattere sanitario solo perché prive di finalità terapeutica. Essendo comunque svolte da professionisti sanitari, permane il divieto di emissione della fattura elettronica, con obbligo di invio al Sistema TS.

Riepilogo: quando si applica l’IVA?

Per maggiore chiarezza, ecco una sintesi pratica delle diverse casistiche:

  • Prestazione di chirurgia estetica con finalità terapeutica → Esente Iva
  • Prestazione di medicina estetica con finalità terapeutica → Esente Iva
  • Prestazione di chirurgia estetica senza finalità terapeutica → Iva 22%
  • Prestazione di medicina estetica senza finalità terapeutica → Iva 22%

Nota importante: in assenza di attestazione preventiva che dimostri la finalità terapeutica, la prestazione è automaticamente soggetta a IVA.

Collegamento con il Sistema Tessera Sanitaria

L’articolo 10-ter del Dl 119/2018, aggiornato dal correttivo, vieta la fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria.
Anche le prestazioni di medicina e chirurgia estetica, sebbene identificate con la codifica speciale “Ic”, devono essere trasmesse tramite STS ma non possono essere fatturate elettronicamente via SdI.

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