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Concordato preventivo biennale e società odontoiatrica

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Come abbiamo detto più volte sul nostro blog, Spaziodentista è impegnano nella trasformazione di studi dentistici individuali in società tra professionisti, con particolare attenzione alla costituzione di S.r.l.
Uno dei temi più rilevanti degli ultimi giorni, soprattutto in seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare 18/E, riguarda il Concordato Preventivo Biennale. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Indice

  1. Cos’è il Concordato preventivo biennale
  2. Chi può aderire al concordato preventivo biennale
  3. Accesso al concordato preventivo biennale (CPB): criticità e chiarimenti
    1. Chi resta escluso dal Concordato preventivo biennale (CPB) 
    2. Chiarimenti della Circolare 18/E

Cos’è il Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale è uno strumento che consente di raggiungere un accordo con il Fisco, permettendo, per un biennio, di pagare le imposte non in base al reddito effettivamente conseguito, ma secondo le previsioni dell’Agenzia delle Entrate.

Approfondiamo insieme questo argomento per capire meglio le implicazioni e le possibilità di accesso soprattutto per gli studi dentistici che intendono avviare un’operazione di trasformazione o di conferimento.

Chi può aderire al concordato preventivo biennale

I soggetti che possono aderire al concordato preventivo biennale sono:

  • coloro che sono tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • coloro che aderiscono al Regime dei forfettari.

Pertanto vi rientrano tutti gli studi odontoiatri che svolgono l’attività sotto forma di società tra professionisti, qualsiasi sia la forma giuridica che assumono, nonché tutti i dentisti che svolgono l’attività professionale in modo individuale.

Accesso al concordato preventivo biennale (CPB): criticità e chiarimenti

La Circolare 18/E ha approfondito e chiarito una serie di aspetti in merito all’accesso, alla cessazione e alla decadenza dell’istituto. Nonostante questo, alcune situazioni molto comuni nella pratica risultano poco chiare. Prima di valutare la convenienza economica per il dentista, è fondamentale capire in quali casi il Concordato Preventivo Biennale è da escludere.

Chi resta escluso dal Concordato preventivo biennale (CPB) 

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs 108/2024, non possono accedere o permanere nel Concordato Preventivo Biennale (CPB) i contribuenti che hanno cessato o modificato la loro attività in altre che non sono comprese nello stesso ISA, o che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui il concordato trova applicazione, sono coinvolti in operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure, se trattasi di società di persone o studio associato, che subiscono modifiche nella compagine sociale.              
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle operazioni straordinarie sopra indicate.

Facciamo un esempio: se il dentista conferisce nel corso del 2024 il proprio studio in una s.r.l. s.t.p., non può aderire al concordato preventivo biennale

Il concordato cessa anche qualora il conferimento si verifichi dopo l’accettazione della proposta.

Chiarimenti della Circolare 18/E

La circolare 18/E ha fornito chiarimenti su alcuni punti rilevanti per gli studi odontoiatrici:

  • modifica della Compagine Sociale dello studio odontoiatrico: durante il periodo di applicazione del CPB, la modifica della compagine sociale comporterà la cessazione di efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Non rileva invece la modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della stessa compagine sociale.
  • cessione dello studio odontoiatrico: la circolare specifica che la cessione d’azienda (e quindi di uno studio odontoiatrico) o di un ramo d’azienda avvenuta nel 2024 o nel 2025, costituisce causa di esclusione o di cessazione del concordato per “coerenza” con quanto previsto in caso di conferimento o di ogni altra operazione straordinaria. 

Nonostante i chiarimenti, restano alcune incertezze riguardo ad alcune operazioni straordinarie nel contesto professionale. La norma si riferisce esplicitamente solo alle operazioni sopra menzionate, pertanto le trasformazioni societarie non sembrerebbero ostative né per l’accesso né per il mantenimento del concordato.

Le trasformazioni societarie regressive (da s.r.l. s.t.p. a s.n.c. s.t.p.) o progressive (da associazione professionale a s.r.l. s.t.p. oppure da s.n.c. s.t.p. a s.r.l. s.t.p.), se effettuate nel 2024 o nel 2025, non sembrerebbero costituire un ostacolo per l’accesso al concordato. Inoltre, un eventuale cambio di regime contabile da semplificato a ordinario o viceversa non impedisce l’accesso o la permanenza nel concordato.

Ad esempio: se nel 2023 l’attività è svolta attraverso studi dentistici individuali che adottano un regime contabile semplificato, e nel 2024 lo studio decide di trasformarsi in una S.r.l.-S.t.p. adottando una contabilità ordinaria, la nuova società potrà comunque accedere al concordato.

Al contrario, una trasformazione realizzata nel 2023 comporterebbe la cessazione dell’attività per la società trasformanda e l’inizio di una nuova attività per quella trasformata, causando l’esclusione dagli ISA e bloccando così l’accesso al concordato. In ogni caso occorre attendere maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare 18/E ha inoltre chiarito che, la modifica della ripartizione delle quote all’interno delle quote all’interno della stessa compagine, non costituisce una causa ostativa per l’accesso o la permanenza al CPB.

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