Da studio odontoiatrico a società
Sfruttare al massimo le deroghe al principio di proporzionalità

Continuiamo il nostro percorso verso la scoperta dei vantaggi e delle opportunità che si possono ottenere passando da studio odontoiatrico a società. Oggi vi spiegheremo una possibilità raramente sfruttata da coloro che costituiscono S.r.l. odontoiatriche: l’opportunità di derogare il principio proporzionalità in sede assembleare nell’esercizio di voto. Di cosa si tratta? Leggi il nostro il nostro articolo e scoprirai come sfruttare una possibilità che la norma societaria consente. Noi di Spaziodentista ci occupiamo di queste tematiche da anni, supportiamo i dentisti nei momenti cruciali della loro carriera, il momento dell’aggregazione ed il momento del passaggio dello studio.
CONTATTACI PER MAGGIORI INFO SULLA SOCIETÀ ODONTOIATRICA
La regola per le società tra professionisti in assemblea
Prima di parlarvi di vantaggi, è necessario fare il punto sulle società tra professionisti.
Vi anticipo che l’articolo è particolarmente calzante per i dentisti che desiderano costituire una società tra professionisti.
Una delle restrizioni normative che il legislatore impone per esercitare la professione con una società tra professionisti è che la maggioranza dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono garantire almeno due terzi delle votazioni nelle deliberazioni o decisioni assembleari dei soci. Questo è stabilito dall’articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011.
Potreste aver trovato questa regola un po’ confusa, ed è giusto così, dato che ha generato dibattiti giurisprudenziali non ancora risolti. La questione riguarda se, nelle società tra professionisti, siano necessari entrambi i requisiti menzionati: la maggioranza dei due terzi di soci professionisti e la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci. Cerchiamo di analizzare la norma.
L’incertezza nasce laddove il vincolo può essere interpretato come vincolo di numero di soci o di partecipazione finanziaria o di diritto di voto.
Dopo vari interventi giudiziali, l’orientamento prevalente, secondo gli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, è che la legge 183/2011 richieda una partecipazione dei professionisti al capitale sociale che sia tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle decisioni assembleari o che gli stessi siano numericamente almeno due terzi dell’intera compagine sociale.
In sostanza, è sufficiente che le maggioranze dei due terzi si riferiscano al numero di soci professionisti o alla partecipazione al capitale sociale.
Questo modo di interpretare la norma può essere vantaggioso anche per i soci non professionisti. Inoltre, il Consiglio Nazionale del Notariato offre un esempio che chiarisce il significato della norma.
Immaginiamo una Società a Responsabilità Limitata con un professionista che detiene il 10% del capitale sociale e i non professionisti il restante 90%. In questo caso, al professionista deve essere garantito il diritto di esercitare i due terzi dei voti in assemblea. |
CONTATTACI PER COSTITUIRE LA TUA SOCIETÀ ODONTOIATRICA
Il principio di proporzionalità per la società odontoiatrica
Se l’atto costitutivo non stabilisce alcunché, nelle Società a Responsabilità Limitata si applica il principio di proporzionalità: la percentuale di contributi versati corrisponde alla percentuale del capitale sociale posseduta dal socio, che a sua volta determina la partecipazione ai diritti sociali. Tuttavia, questo principio può essere superato attraverso la negoziazione tra le parti.
L’atto costitutivo di una S.r.l. può derogare al principio di proporzionalità del diritto di voto stabilito dall’articolo 2479 comma 5 del codice civile? |
Questa è una questione dibattuta.
L’articolo 2468 secondo comma lascia la possibilità che l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili.
Come si è letto, l’articolo 2468 tratta di particolari diritti a singoli soci. Ma è permesso derogare il principio di proporzionalità per tutti i soci o particolari categorie di essi?
Un interessante studio del Consiglio notarile di Milano del 13 maggio 2014 ha confermato che le deroghe al principio di proporzionalità possono coinvolgere il mondo delle Srl.
Nell’atto costitutivo i soci possono dunque determinare clausole derogatorie anche per il diritto di voto, e possono essere applicate a tutti i soci in modo generale e astratto, o a categorie di soci o a singoli soci. Queste clausole possono essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i soci.
Vediamo alcuni esempi.
Esempio 1
Srl struttura sanitaria:
-
- socio A, dentista professionista;
-
- socio B, dentista professionista;
-
- socio C, società di capitali degli stessi dentisti
Conferimenti | Partecipazione al c.s. | Diritto di distribuzione utili | Vantaggio/Svantaggio | |
Socio A | € 33.000 | 33% | 5% | Riduzione diritti di partecipazione utili |
Socio B | € 33.000 | 33% | 5% | Riduzione diritti di partecipazione utili |
Socio C | € 34.000 | 34% | 90% | Maggiorazione diritti di partecipazione utili |
Esempio 2
Srl Stp:
-
- socio A professionista;
-
- socio B professionista;
-
- socio C non professionista;
-
- socio D non professionista;
-
- socio E non professionista.
Conferimenti | Partecipazione al c.s. | Diritto di voto | Vantaggio | |
Socio A | € 20.000 | 20% | 35% | Maggiorazione del diritto di voto al 35% |
Socio B | € 20.000 | 20% | 35% | Maggiorazione del diritto di voto al 35% |
Socio C | € 20.000 | 20% | 10% | |
Socio D | € 20.000 | 20% | 10% | |
Socio E | € 20.000 | 20% | 10% |
Esempio 3
Srl Stp:
-
- socio A professionista;
-
- socio B non professionista.
Conferimenti | Partecipazione al c.s. | Diritto di voto | Vantaggio | |
Socio A | € 5.000 | 5% | 70% | Maggiorazione del diritto di voto al 70% |
Socio B | € 95.000 | 95% | 30% |
Come abbiamo visto l’atto costitutivo può legittimamente prevedere – per tutte le delibere assembleari – clausole derogatorie del principio di proporzionalità.
Il principio derogatorio si potrebbe estendere fino al punto di introdurre un tetto massimo, in termini percentuali, al voto che socio che prescinda da una sua eventualmente maggiore partecipazione al capitale sociale.
Tutto quanto detto circa la derogabilità al principio di proporzionalità può essere oggetto di convenzione, in sede statutaria, adottando anche lo strumento dei “particolari diritti”.
In tal senso potremmo formulare l’atto costitutivo di una Stp prevedendo che, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale, al socio professionista A si assegnata una quota pari a 67% dei voti assembleari.
I vantaggi della costituzione di una società odontoiatrica
Vediamo adesso perché derogare la proporzionalità dei diritti può davvero offrire dei vantaggi.
Il motivo è semplice: assegnare diritti alla distribuzione agli utili maggiorati ad una società, magari la holding del dentista, permette di distribuire gli utili senza pagare imposte che sarebbero dovute con soci persone fisiche.
Se vuoi approfondire l’argomento della Holding odontoiatrica leggi Costituire una Holding Odontoiatrica |
Vuoi sapere a quanto ammonta il risparmio? Se una Srl odontoiatrica distribuisce gli utili ai soci persone fisiche, questi ultimi devono pagare una imposta pari al 26%. Se una Srl odontoiatrica distribuisce gli utili ai soci persone giuridiche – quali la holding del dentista – quest’ultima deve pagare una imposta pari al 30% del 5%, ossia circa 1,5%.
L’argomento come vedi non è semplice e forse è opportuno che ne parli con gli esperti di Spaziodentista, perciò clicca sul pulsante qui sotto e contattaci!
seguici anche su