Nel rapporto tra direttore sanitario e srl odontoiatrica, entrano in gioco aspetti clinici, organizzativi e fiscali che non sempre vengono compresi fino in fondo. Il direttore sanitario è la figura che garantisce qualità, sicurezza e conformità normativa della struttura. Spesso, però, chi ricopre questo ruolo ignora le sue reali responsabilità e gli obblighi fiscali legati al compenso. In questo articolo analizziamo obblighi, funzioni e trattamento fiscale del direttore sanitario nelle società odontoiatriche.
Chi è il direttore sanitario in una Srl odontoiatrica
“Simone, scusa il disturbo, mi hanno offerto un posto da direttore sanitario. I requisiti richiesti oltre alla abilitazione sono la partita Iva e regime forfettario. Posso confermare che va tutto bene?”.
“Si Carlo hai una partita Iva e sei in regime forfettario. Ma non ti fermare all’aspetto fiscale informati sul ruolo del direttore sanitario…”
Questo dialogo rappresenta una situazione molto comune. Molti giovani odontoiatri, appena terminati gli studi, ricevono proposte per ricoprire la carica di direttore sanitario all’interno di cliniche odontoiatriche.
Si tratta di un ruolo chiave, che non si limita alle competenze cliniche ma comporta anche responsabilità gestionali, legali e organizzative.
Il direttore sanitario è infatti la figura che garantisce la qualità e la correttezza delle prestazioni sanitarie offerte ai pazienti. È il punto di riferimento della struttura per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della deontologia professionale e della sicurezza del paziente.
Inquadramento normativo del direttore sanitario
Origine storica
La figura del direttore sanitario ha radici lontane. Già il Regio Decreto n. 45 del 3 febbraio 1901 individuava la necessità di un medico responsabile per ogni struttura sanitaria. Successivamente, il Regio Decreto n. 1631 del 30 settembre 1938 confermava il ruolo come figura organizzativa essenziale.
L’attuale disciplina si fonda sul D.P.R. 14 gennaio 1997, che stabilisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie. Tra questi, la presenza del direttore sanitario è considerata elemento imprescindibile.
Differenze regionali
Ogni Regione ha poi recepito queste norme in modo autonomo, con differenze significative nei tempi e nelle modalità di applicazione.
In Lombardia, ad esempio, la Legge Regionale 145/2018 prevede che le Attività Odontoiatriche Monospecialistiche (AOM) possano operare solo se dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri. Inoltre, la legge regionale impone alcuni principi fondamentali:
- l’obbligo di nominare un direttore sanitario iscritto all’Ordine provinciale in cui opera la struttura;
- l’obbligo di esclusività dell’incarico;
- la presenza obbligatoria del direttore sanitario presso la struttura per una percentuale oraria definita dalle DGR regionali;
- l’obbligo di indicare il nome del direttore sanitario in ogni forma di pubblicità della struttura.
Nella regione Toscana, invece, la legge Regionale 5 agosto 2009 n. 51 disciplina la figura del direttore sanitario esclusivamente nell’ambito delle strutture sanitarie mentre esonera tale figura in presenza di studi professionali, anche in forma di società tra professionisti. In Toscana le strutture sanitarie odontoiatriche monospecialistiche possono assegnare le funzioni del direttore sanitario anche ad un laureato in odontoiatria.
Aspetti fiscali e compensi del direttore sanitario
Il rapporto tra la struttura odontoiatrica e il direttore sanitario è quasi sempre libero professionale. Ciò significa che l’incarico viene svolto con partita iva, non come rapporto di lavoro dipendente.
Trattamento fiscale e IVA
Le prestazioni del direttore sanitario sono soggette a IVA, poiché non rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti previste dall’art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972. Questa interpretazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 4/E del 28 gennaio 2005) e dalla Corte di Giustizia Europea (sentenze C-307/01 e C-212/01). La società odontoiatrica che corrisponde il compenso agisce come sostituto d’imposta e deve quindi applicare la ritenuta d’acconto ai sensi del D.P.R. 600/1973.
Per chi opera in regime forfettario, si applicano regole fiscali particolari.
Esempio di fattura con regime semplificato
Il dottor Carlo, professionista che adotta il regime semplificato, emette una fattura per prestazioni di direttore sanitario per il mese di ottobre 2025 di 5.000 euro.
Dott. Carlo Rossi
Via Pippo, 55 – Firenze (FI)
P. Iva 00000000000 e C.F XXXXXXXXXXX
Destinatario:
Gamma Odontoiatria Srl
Via Verdi, 12 – Firenze (FI)
P. Iva 00000000000
Fattura nr. 10 del 15.10.2025
| Descrizione | Quantità | Prezzo | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Compenso direzione Sanitaria Settembre 2025 | 1 | 5.000 | 22% | 5.000 |
- Totale imponibile: 5.000€
- Totale imposta: 1.100€
- Totale documento: 6.100€
- Ritenuta d’acconto (20%): 1.000€
- Totale da pagare: 5.100€
Esempio di fattura con regime forfettario
Il dottor Carlo, professionista che adotta il regime forfettario, emette una fattura per prestazioni di direttore sanitario per il mese di ottobre 2025 di 5.000 euro.
Dott. Carlo Rossi
Via Pippo, 55 – Firenze (FI)
P. Iva 00000000000 e C.F XXXXXXXXXXX
Destinatario:
Gamma Odontoiatria Srl
Via Verdi, 12 – Firenze (FI)
P. Iva 00000000000
Fattura nr. 10 del 15.10.2025
| Descrizione | Quantità | Prezzo | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Compenso direzione Sanitaria Settembre 2025 | 1 | 5.000 | Operazione effettuati ai sensi dell’ art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014 | 5.000 |
- Totale imponibile: 5.000€
- Totale imposta: 0€
- Totale documento: 5.000€
Responsabilità del direttore sanitario odontoiatrico
Ti ricordi la telefonata iniziale avuta con il dottor Carlo. Vediamo perché mi sono permesso di dirgli che la questione fiscale non è l’unica da tener sotto controllo.
Oltre agli aspetti fiscali, è essenziale comprendere la portata delle responsabilità connesse all’incarico.
Il direttore sanitario è garante della qualità clinica e organizzativa della struttura odontoiatrica e risponde personalmente in caso di violazioni.
In particolare, il direttore sanitario deve vigilare su:
1. Sicurezza e igiene: sterilizzazione, smaltimento rifiuti, sanificazione, dispositivi medici.
2. Gestione amministrativa e documentale: protocolli interni, privacy, cartelle cliniche, denunce e certificazioni.
3. Qualità clinica e personale: controllo dei titoli professionali, consensi informati, vigilanza sull’attività sanitaria.
Obblighi della struttura odontoiatrica
Anche per la struttura odontoiatrica la nomina di un direttore sanitario non può essere presa a cuor leggero. La norme mirano a garantire una gestione trasparente, un controllo effettivo sull’attività clinica e il rispetto delle norme deontologiche e pubblicitarie. Vediamole brevemente:
1. Nomina e requisiti del direttore sanitario
- Obbligo di nominare un direttore sanitario iscritto all’albo provinciale competente.
- Possibilità di nominare anche un professionista iscritto in altro Ordine territoriale, purché comunichi l’incarico all’Ordine del luogo della struttura.
2. Modalità di esercizio dell’incarico
- Obbligo di esclusività della funzione (un solo incarico per ciascun direttore sanitario).
- Presenza effettiva del direttore sanitario nella struttura secondo i parametri regionali.
3. Comunicazione e pubblicità
- Obbligo di indicare nome, cognome e titoli del direttore sanitario in tutte le forme di pubblicità sanitaria, comprese targhe, sito web e materiale promozionale.
Una struttura così organizzata migliora la leggibilità per l’utente e consente ai motori di ricerca di individuare chiaramente le aree semantiche collegate al tema “obblighi direttore sanitario struttura odontoiatrica”.
Pubblicità e trasparenza nelle strutture odontoiatriche
La pubblicità sanitaria è regolata dall’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 175.
Sono consentite solo comunicazioni veritiere e non promozionali, che riportino sempre nome e titoli del direttore sanitario.
In caso di irregolarità, l’Ordine dei Medici può intervenire con sanzioni disciplinari.
Direttore sanitario nelle società tra professionisti (STP)
Un tema molto dibattuto riguarda la necessità di nominare un direttore sanitario nelle STP odontoiatriche.
Nel nostro blog, ho trattato molte volte della società tra professionista come modello di esercizio dell’attività professionale e se vuoi approfondire il tema leggi:
- Cos’è una s.t.p. odontoiatrica e come funziona
- STP in Emilia-Romagna: come funziona la società tra professionisti per dentisti
- Neutralità fiscale del conferimento dello studio in STP
oppure scopri tutti i vantaggi del conferimento dello studio in s.r.l. s.t.p. leggendo il mio libro: La S.r.l. S.t.p. odontoiatrica – Guida alla costituzione in neutralità fiscale
Normativa e interpretazioni
Secondo il comma 153 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, l’attività odontoiatrica può essere esercitata:
- da odontoiatri abilitati in forma individuale;
- da società odontoiatriche dotate di direttore sanitario iscritto all’albo.
Tuttavia, la società tra professionisti (STP) non esercita attività commerciale, ma esclusivamente professionale. Pertanto, non è tenuta alla nomina del direttore sanitario, come confermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 729/2021).
Alcune Regioni, però, come la Liguria, non si sono ancora adeguate e continuano a richiedere la figura del direttore sanitario anche per le STP.
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