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Direttore sanitario e Srl odontoiatrica

Se sei uscito di recente da studi universitari  probabilmente hai ricevuto proposte di cliniche odontoiatriche per  rivestire il ruolo di direttore sanitario. Sappiamo bene che il medico, ricco di know-how specifico nella materia di competenza, non sempre conosce fino in fondo i risvolti giuridici di cariche che si appresta ad esercitare. Per tutti coloro che si avvicinano alla carica di direttore sanitario nel campo odontoiatrico proponiamo questo nostro contributo Direttore sanitario e srl odontoiatrica.

Partiamo da un inquadramento non tecnico: il direttore sanitario è una figura dirigenziale nell’ambito di una struttura odontoiatrica.  Per i pazienti della struttura sanitaria è un garante del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate. 



Il direttore sanitario un inquadramento normativo

Il ruolo del direttore sanitario è stato disciplinato già agli albori del ventesimo secolo con il Regio Decreto n. 45 del 3 febbraio 1901. In quel caso si individua un medico quale referente sanitario di una struttura sanitaria. Ulteriore conferma del direttore sanitario la troviamo nel regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631 recante norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. Per trovare un riferimento esplicito del direttore sanitario quale responsabile di strutture ambulatoriali occorre attendere la legge 412 del 30 dicembre 1991.

Ai giorni nostri il direttore sanitario trova la sua legittimazione nel dPR 14 gennaio 1997, dove sono disciplinati i requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. I requisiti minimi sono strutturali, tecnologici e organizzativi.

Proprio questi ultimi, i requisiti organizzativi, rivitalizzano il ruolo del direttore sanitario.

La normativa nazionale è stata poi recepita nelle Regioni con rilevanti differenze di tempi e modi sia con riguardo alla disciplina delle autorizzazioni di strutture complesse e di studi professionale che nella definizione dei requisiti minimi.

In Lombardia ad esempio la legge 145/2018 dispone che le Attività Odontoiatriche Monospecialistiche, il cui acronimo è AOM, per poter operare, devono essere dotate di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo degli Odontoiatri Inoltre la direzione sanitaria  è connotata dai seguenti principi:

      • l’obbligo di conferire l’incarico di Direttore Sanitario ad un iscritto all’Ordine provinciale dove la struttura opera;

      • l’obbligo dei Direttore Sanitario “esclusivo”

      • l’obbligo per il Direttore Sanitario di essere presente presso la struttura secondo una percentuale oraria, come stabilita dai vari DGR regionali;

      • l’obbligo dell’indicazione del Direttore Sanitario nella pubblicità

    Aspetti fiscali e compensi del direttore sanitario

    L’incarico professionale al direttore sanitario non necessariamente innesca un contratto di lavoro dipendente ma spesso è un contratto libero professionale ed il professionista è un possessore di partita iva.

    Le prestazioni svolte dal direttore sanitario come lavoratore autonomo sono imponibili ai fini iva. Le prestazioni non rientrano nell’ambito della esenzione ex art. 10 n. 18 del Dpr 633/1972 non avendo ad oggetto né la diagnosi, né la cura e riabilitazione del paziente. Il regime di imponibilità ad Iva di queste prestazioni è stato confermato anche in via amministrativa dalla circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 28 gennaio 2005, paragrafo 5 ed in sede giudiziale con la Corte di giustizia europea, sentenze del 20 novembre 2003cause C-307/01 e C-212/01.

    La società odontoiatrica ha natura di sostituto d’imposta e pertanto, in base al Dpr 600/1973, è obbligata ad operare la ritenuta d’acconto sui compensi di lavoro autonomo all’atto del pagamento.

    Norme del tutto particolari si applicano al professionista direttore sanitario in regime forfettario.

    direttore sanitario e srl odontoiatrica

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    Le responsabilità del direttore sanitario di struttura odontoiatrica

    Vediamo le responsabilità di questa figura professionale.  Declinazione ancora più stringenti dall’elenco di seguito si possono trarre dalle legislazioni regionali.

    Il direttore sanitario è responsabile dei requisiti strutturale sotto il profilo igienico-sanitario:

        • dello smaltimento dei rifiuti;

        • della definizione e verifica di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale;

        • delle valutazioni di qualità delle apparecchiature e dispositivi medici;

        • della responsabilità di denunce e certificazioni;

        • della formulazione delle carte dei servizi;

        • della gestione dei conflitti e contenziosi;

        • della tutela della privacy;

        • del controllo del personale;

        • della gestione delle cartelle cliniche;

        • dei controlli di farmaci;

        • del controllo di qualità sull’attività clinica;

        • della promozione e vigilanza sull’applicazione dei consensi informati ai trattamenti sanitari;

        • della definizione delle modalità di gestione in caso di urgenza;

        • della promozione dei principi etici garantendo il Codice deontologico;

        • della verifica dei titoli del personale e de rispetto delle competenze.

      Gli obblighi della struttura sanitaria odontoiatrica sul direttore sanitario

          • L’obbligo di conferire l’incarico di Direttore Sanitario ad un iscritto all’Ordine provinciale dove la struttura opera;

          • l’obbligo del Direttore Sanitario “esclusivo”. In tal senso l’articolo 69 Codice di Deontologia Medico dispone che il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa, il comma 155 della legge 4 agosto 2017 n. 124 dispone che il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura;

          • l’obbligo per il Direttore Sanitario di essere presente presso la struttura secondo una percentuale orario, come stabilito dai vari DGR regionali;

          • l’obbligo dell’indicazione del Direttore Sanitario nella pubblicità (ad esempio nella targa dello studio oppure sul sito web, sponsorizzazioni ecc…) ex art. 4 comma 2 L. 175/1992.

        Non vi è più invece l’obbligo che il direttore sanitario sia iscritto al medesimo ordine territoriale dove assume l’incarico professionale. Il nuovo  articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145 è così formulato:

        «Le   strutture sanitarie private di cura si dotano di  un  direttore  sanitario  che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale  competente  per il luogo in cui ha sede la  struttura.  A  tale  ordine  territoriale compete  l’esercizio  del  potere  disciplinare  nei  confronti   del direttore   sanitario   limitatamente    alle funzioni connesse all’incarico».

        In sostanza, venuto meno l’obbligo di essere iscritto al medesimo ordine territoriale rispetto al luogo di esercizio della struttura sanitaria, è comparso il dovere del direttore sanitario di comunicare l’inizio dell’incarico all’ordine provinciale del luogo della struttura sanitaria. 



        Il direttore sanitario e la pubblicità della struttura sanitaria

        La pubblicità delle strutture sanitarie odontoiatriche è consentita, dall’art. 4 legge 5 febbraio 1992 n. 175 mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale. Sono consentite inserzioni sugli elenchi telefonici, giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte. In ogni caso ogni forma pubblicitaria deve essere accompagnata dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

        Dal tenore della norma si intuisce come la pubblicità deve contenere informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo derive promozionali o suggestive.

        Il comma 2 dell’art. 4 precisa che è obbligatorio l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria”

        In merito al regime sanzionatorio l’Ordine dei Medici può procedere in via disciplinare, nei confronti dell’iscritto che non abbia tenuto un comportamento coerente con il dettato dell’art. 69 del Codice di Deontologia Medica. Quest’ultima norma dispone che “… il medico comunica tempestivamente all’ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo”.

        Il direttore sanitario e la società tra professionisti

        Un argomento molto dibattuto è l’obbligo di nomina del direttore sanitario in presenza di una società odontoiatrica in forma di società tra professionisti.

        Se non conosci bene cosa sia una società tra professionisti leggi il nostro articolo Capiamo cos’è una stp.

        Il comma 153 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 dispone che “L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409 siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge”.

        Cerchiamo adesso di interpretare la norma sopra annunciata. L’interpretazione letterale mostra chiaramente come il legislatore abbia distinto la realtà libero professionale dalla realtà delle c.d. società operanti nel settore odontoiatrica. La distinzione del legislatore, non attento all’evoluzione del diritto societario ed al modello delle società tra professionisti, sembra leggersi nel solco della separazione netta tra il mondo libero professionale, da quello societario. Soltanto nel secondo caso il legislatore richiede la nomina espressa di un direttore sanitario.

        La società tra professionisti è una società che non svolge attività commerciale. La società tra professionisti non assume la veste di struttura sanitaria ma è un veicolo per l’esercizio libero professionale. L’esercizio della professione con lo strumento della società tra professionisti non dovrebbe necessitare della nomina del direttore sanitario. Le caratteristiche della società tra professionisti legittimano una equiparazione alle norme dello studio individuale. Se alcune legislazioni regionali ancora oggi richiedono la nomina del direttore sanitario, è soltanto perché queste ultime non sono aggiornate agli sviluppi del diritto societario. Il Consiglio di Stato – Sent. n. 729/2021 – ha statuito che elemento di garanzia dell’idoneità della struttura sanitaria è il direttore sanitario iscritto all’albo dei medici, principio quest’ultimo necessario per le srl struttura sanitaria ma certo non per le società tra professionisti quali società iscritte nella sezione speciale dei correlativi albi.

        Purtroppo ad oggi, aprile 2024, rileviamo che non tutte le regioni si sono conformate al nuovo contesto legislativo ed ancora rimangono in essere molte resistenze alla comprensione della specificità della società tra professionisti rispetto alla società odontoiatrica.

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        2 commenti su “Direttore sanitario e Srl odontoiatrica”

        1. Sono un odontoiatra con partita iva in regime forfettario e svolgo la funzione di direttore sanitario in una s.r.l. odontoiatrica di altra provincia rispetto a quella del mio domicilio. Per andare a lavoro utilizzo la mia auto, chiedo se possono avere delle agevolazioni fiscali per l’uso dell’auto.

          1. Egr. dottore l’adozione del regime forfettario (il cui vincolo più evidente è il limite di fatturazione annuo ad euro 85.000) comporta molti vantaggi fiscali e contributivi ma quale contro misura la totale indeducibilità analitica delle spese occorrente per l’esercizio alla libera professione.

            Per quanto sopra l’utilizzo dell’auto di proprietà per finalità lavorativa non consente alcuna deduzione dal suo reddito. Per completezza, mi preme sottolineare che anche ladovve Lei esca dal regime forfettario vi sarebbero limitazioni molto stringenti alla deducibilità. In quest’ultimo caso le autovetture sono deducibili per un costo massimo pari ad euro 18.075,99 con una percentuale di deducibilità pari al 20%. In sostanza l’acquisto di auto da parte di un professionista che non adotti il regime forfettario può consentire, negli anni, esclusivamente una deduzione fiscale pari ad euro 3.615,20.

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