ENPAM e STP odontoiatrica: cosa cambia per i contributi del dentista socio

Previdenza ENPAM
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Nell’evoluzione strategica e organizzativa degli studi dentistici, il passaggio dallo studio individuale alla Società tra Professionisti (STP) rappresenta uno degli snodi fondamentali per tutelare il patrimonio personale e ottimizzare la gestione fiscale. Tuttavia, uno dei dubbi più frequenti tra i colleghi odontoiatri riguarda l’impatto previdenziale:

Cosa succede ai contributi da versare all’ENPAM quando si opera come socio professionista di una STP?

In questo articolo analizziamo la struttura contributiva ENPAM, le regole di calcolo specifiche per chi esercita tramite STP e un esempio pratico a confronto con lo studio individuale.

Indice

Come funziona generalmente l’ENPAM per il dentista

Per comprendere la novità introdotta dal modello societario, occorre prima ricordare i due pilastri della contribuzione previdenziale per l’odontoiatra che esercita la libera professione:

  • Quota A: È il contributo fisso obbligatorio, articolato per fasce d’età, dovuto da tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri indipendentemente dal reddito effettivo prodotto. Garantisce le prestazioni previdenziali di base e la copertura per la maternità/paternità.
  • Quota B: è il contributo proporzionale dovuto sul reddito netto da lavoro autonomo derivante dall’esercizio della libera professione. Si calcola annualmente tramite la dichiarazione del Modello D applicando un’aliquota ordinaria del 19,50% sul reddito professionale prodotto (al netto delle spese inerenti) fino al massimale di reddito annuo stabilito dalla Cassa per l’anno di riferimento, al di sopra del quale si applica l’aliquota ridotta dell’1%. Il massimale viene aggiornato periodicamente: va verificato sul sito ENPAM prima di ogni calcolo puntuale. La Quota B prevede inoltre una franchigia (soglia di esenzione) coperta dalla contribuzione di Quota A.

Che cos’è l’attività in forma di Società tra Professionisti (STP)

La Società tra Professionisti (introdotta dall’art. 10 della L. 183/2011) non costituisce un tipo societario autonomo, ma rappresenta una qualifica aggiuntiva attribuita alle forme societarie classiche previste dal Codice Civile (in primis la Srl STP).

Adottare la veste della Srl STP consente all’odontoiatra di:

  • svolgere l’attività professionale protetta in forma societaria pur mantenendo la qualità e la responsabilità dell’atto professionale individuale.
  • beneficiare della responsabilità limitata e dell’autonomia patrimoniale della Srl.
  • iscrivere la società nella sezione speciale dell’Albo professionale presso l’OMCeO.
  • generare, sotto il profilo fiscale generale, reddito d’impresa in capo alla società anziché reddito di lavoro autonomo individuale.

Calcolo dell’ENPAM per il dentista socio professionista di una STP

Quando un odontoiatra opera all’interno di una Srl STP di cui è socio professionista, la natura dei flussi finanziari prelevati cambia ed è proprio qui che si determina la svolta sul piano previdenziale.

L’ENPAM Quota B si applica in modo differente a seconda delle tipologie di compenso o provento percepite dal socio:

A) Compenso professionale per prestazioni cliniche

Se il socio professionista presta la propria opera clinica per la STP e riceve dalla società un compenso professionale (fatturato tramite P.IVA individuale o erogato come prestazione coordinata):

  • Tale importo mantiene la natura fiscale e previdenziale di reddito da lavoro autonomo.
  • È soggetto all’aliquota ordinaria ENPAM Quota B (19,50%) e va inserito nel Modello D personale dell’odontoiatra.

B) Compenso amministratore

Qualora il socio ricopra l’incarico di amministratore della STP e la società deliberi un compenso per tale carica, occorre distinguere se il compenso è da ricondurre sempre ed esclusivamente alla sua qualità di socio professionista odontoiatra oppure genericamente alle sue funzioni di amministratore:

  • I compensi percepiti per l’incarico di amministratore in società la cui attività è oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica/odontoiatrica sono assoggettati alla Quota B ENPAM.
  • I compensi percepiti per l’incarico di amministratore a prescindere dall’attività professionale ivi svolta sono assoggetto ad INPS gestione separata.

C) Distribuzione degli utili (dividendi)

Gli utili prodotti dalla S.r.l. S.T.P., tassati in capo alla società con imposta IRES (aliquota ordinaria 24%) ed eventuale IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, variabile su base regionale entro i limiti di legge) e successivamente distribuiti al socio sotto forma di dividendi, assumono la natura fiscale di reddito di capitale, soggetto a ritenuta d’imposta a titolo definitivo del 26%.

Come noto, la Srl STP non deve necessariamente distribuire gli utili conseguiti ma l’assemblea può disciplinarne la collocazione a riserva.

A prescindere quindi dalla distribuzione degli utili, l’obbligazione contributiva ai fini ENPAM in capo agli iscritti deve includere anche gli utili percepiti (o potenzialmente percepibili) sulla base delle quote di partecipazione, a prescindere dalla relativa destinazione dell’assemblea.

Attenzione: questo significa che l’imputazione a riserva rinvia, ma non elimina, il prelievo fiscale complessivo sugli utili societari. Il vantaggio contributivo illustrato nell’esempio seguente nasce dalla diversa base imponibile ENPAM tra compenso professionale e utile di partecipazione, non da un azzeramento del carico fiscale sull’utile stesso, che resterà soggetto a IRES, eventuale IRAP e, al momento dell’effettiva distribuzione, alla ritenuta del 26%.

D) Contributo societario dello 0,5%

Le società del settore odontoiatrico che rientrano nell’ambito soggettivo della norma sono tenute al versamento di un contributo dello 0,5% sul fatturato imponibile derivante da prestazioni odontoiatriche, ai sensi dell’art. 1, comma 739, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Il presupposto applicativo della norma è l’obbligo di nomina di un direttore sanitario. Le S.T.P. non hanno, in via generale, l’obbligo di nominare un direttore sanitario — requisito che costituisce invece il presupposto per l’applicazione della normativa — e in alcune regioni, tra cui la Toscana, la disciplina regionale prevede esplicitamente questa esenzione per le società tra professionisti odontoiatriche. Di conseguenza, una S.T.P. che non abbia legittimamente nominato un direttore sanitario può non rientrare nell’ambito soggettivo dell’obbligo contributivo. Questo aspetto va comunque verificato caso per caso in base alla normativa della regione in cui opera la società, poiché le discipline regionali non sono uniformi.

Esempio concreto e comparativo

Ipotizziamo il caso del Dott. Rossi, odontoiatra con un volume di attività che genera complessivamente 100.000 € di utile prima delle imposte e dei prelievi personali. I valori di soglia utilizzati sono quelli relativi ai redditi 2025 (Quota B 2026); vanno riverificati per annualità diverse.

Scenario 1: studio Individuale

VoceValore
Reddito netto da lavoro autonomo100.000 €
Soglia di esenzione Quota A (ipotizzata over 40)~10.059 €
Imponibile Quota B ENPAM89.941 €
Contributo Quota B dovuto (19,50%)17.539 €

Scenario 2: socio di Srl STP

Il Dott. Rossi, con quota nella società pari al 30%, pianifica i prelievi dalla STP in questo modo:

  1. Preleva 60.000 € come compenso professionale per l’attività clinica svolta
  2. I restanti 40.000 € costituiscono l’utile societario netto, non distribuito ma collocato in bilancio a riserva
Voce di RedditoImportoTrattamento ENPAM Quota BContributo ENPAM dovuto
Compenso Professionale60.000 €Imponibile Quota B (al netto di esenzione ~10.059 €)9.738 € (49.941 € × 19,50%)
Utile societario40.000 €Imponibile Quota B (12.000 €)2.340,00 € (40.000 € × 30% x 19,50%)
Totale Contributo ENPAM Quota B12.078 €

Bilancio dell’operazione

A parità di ricchezza generata dall’attività dell’odontoiatra:

  • Nel modello a Studio Individuale, il prelievo previdenziale Quota B ammonta a 17.539 €.
  • Nel modello Srl STP, il prelievo previdenziale Quota B ammonta a 12.078 €  con l’avvertenza che la quota parte degli utili conseguiti non è stata distribuita ma imputata a riserva.
  • Il differenziale contributivo diretto è pari a 5.461 € nell’anno considerato.

Questo differenziale non va letto come un risparmio netto e definitivo: rappresenta principalmente un effetto della diversa base imponibile ENPAM tra compenso professionale e utile di partecipazione trattenuto in società. Se e quando gli utili accantonati a riserva saranno distribuiti, sconteranno comunque la tassazione societaria già applicata (IRES e, ove dovuta, IRAP) e la ritenuta del 26% in capo al socio. La convenienza reale dell’operazione va quindi valutata su un orizzonte pluriennale, tenendo conto anche del fabbisogno di liquidità personale del socio e non solo del profilo contributivo ENPAM.

Conclusione

Il passaggio alla Srl STP rappresenta una leva di pianificazione societaria e finanziaria di primaria importanza per lo studio odontoiatrico moderno. Separare la remunerazione della prestazione clinica da quella del capitale accumulato permette di modulare il carico contributivo ENPAM, ma richiede una valutazione complessiva, non limitata al solo profilo previdenziale, che tenga conto della tassazione societaria, dei tempi di distribuzione degli utili e delle esigenze di liquidità del professionista. Prima di procedere è opportuno verificare la normativa regionale applicabile e confrontarsi con il proprio consulente su un piano di distribuzione degli utili coerente con gli obiettivi personali.

Domande frequenti

Gli utili non distribuiti dalla STP sono comunque soggetti a ENPAM Quota B?

Sì. L’obbligazione contributiva ENPAM include gli utili maturati in base alla quota di partecipazione del socio, indipendentemente dal fatto che l’assemblea decida di distribuirli o di accantonarli a riserva.

Il compenso da amministratore paga sempre la Quota B ENPAM?

Dipende dal collegamento tra l’incarico e l’attività professionale odontoiatrica: se il compenso è riconducibile alla qualità di socio professionista in una società la cui attività è odontoiatrica, tende ad essere assoggettato a Quota B; se è legato genericamente alla funzione di amministratore, rientra nella gestione separata INPS. È un’area interpretativa: in caso di dubbio va richiesta una verifica puntuale alla Cassa.

Tutte le STP odontoiatriche pagano il contributo dello 0,5% sul fatturato?

No. Il presupposto del contributo è l’obbligo di nomina di un direttore sanitario. Le STP che, in base alla disciplina regionale applicabile, non sono tenute a nominarlo possono restare escluse dall’ambito soggettivo della norma. La disciplina regionale non è però uniforme su tutto il territorio nazionale: va verificata caso per caso.

Conviene sempre trasformare lo studio individuale in STP per risparmiare sui contributi ENPAM?

No, non automaticamente. Il risparmio contributivo illustrato nell’esempio nasce da una diversa base imponibile tra compenso professionale e utile di partecipazione, ma gli utili accantonati restano comunque soggetti a tassazione societaria (IRES, eventuale IRAP) e, quando distribuiti, a ritenuta del 26%. La valutazione va fatta su un orizzonte pluriennale e in base alle esigenze di liquidità personale del socio, non sul solo confronto tra le due aliquote ENPAM.

La tua forma societaria sta davvero ottimizzando il carico previdenziale o lo stai solo subendo?

Spaziodentista affianca i titolari di studio odontoiatrico nella valutazione della trasformazione in S.T.P., calcolando l’impatto reale sulla Quota B ENPAM, sulla tassazione societaria e sulla liquidità personale del socio, con un metodo costruito sulle specificità previdenziali e fiscali del settore odontoiatrico, non su simulazioni generiche.

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