“Se trasformo il mio studio in una STP, posso continuare a lavorare con i miei collaboratori?”
È uno dei dubbi più frequenti tra i dentisti che stanno valutando il passaggio dalla partita IVA individuale a una società tra professionisti.
Ed è comprensibile.
Uno studio odontoiatrico moderno raramente ruota attorno a un solo professionista. Ci sono ASO e personale di segreteria, colleghi che si occupano di ortodonzia, implantologia o altre branche, igienisti dentali e altri professionisti sanitari.
Il timore è quindi molto concreto: costituire una STP significa dover cambiare l’organizzazione dello studio o rinunciare ai collaboratori esterni?
Secondo il quadro normativo richiamato in questa guida, la risposta è no.
La STP non elimina la possibilità di avvalersi di collaboratori e ausiliari. Il punto vero è un altro: ogni rapporto deve essere correttamente inquadrato e formalizzato in base alla funzione svolta, al grado di autonomia e alle responsabilità del professionista coinvolto.
Vediamo come.
Indice
- Cos’è una STP odontoiatrica
- Cosa prevede l’art. 2232 c.c. sugli ausiliari
- Cosa prevede il D.M. 34/2013 per le STP
- Quali collaboratori può avere una STP odontoiatrica
- Odontoiatra collaboratore nella STP
- Igienista dentale e STP odontoiatrica
- Come strutturare correttamente i rapporti di collaborazione
- La STP cambia davvero l’organizzazione dellos studio?
- Domande frequenti sugli ausiliari nella STP
Cos’è una STP odontoiatrica
La società tra professionisti, disciplinata dall’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, consente ai professionisti di esercitare la propria attività attraverso una struttura societaria.
La STP può assumere una delle forme societarie previste dall’ordinamento, come S.r.l., S.n.c., S.a.s. o società cooperativa, mantenendo la natura professionale dell’attività esercitata.
Per un dentista significa poter organizzare l’attività in forma societaria senza che il semplice passaggio alla società trasformi automaticamente la prestazione professionale in attività imprenditoriale.
La scelta può rispondere a esigenze molto diverse: crescita dello studio, ingresso di nuovi soci, organizzazione degli investimenti, continuità dell’attività o maggiore strutturazione dei rapporti economici.
Uno dei dubbi più frequenti, però, riguarda proprio i collaboratori.
Si teme che la società imponga una struttura più rigida rispetto allo studio individuale.
È qui che diventa centrale la disciplina sugli ausiliari del professionista.
Cosa prevede l’art. 2232 c.c. sugli ausiliari
La possibilità di avvalersi di collaboratori non nasce con la STP.
È già prevista dal Codice civile.
L’art. 2232 c.c. stabilisce infatti che il professionista deve eseguire personalmente l’incarico assunto, ma può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, quando ciò sia consentito dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Il principio è quindi precedente alla disciplina delle società tra professionisti.
Il dentista che esercita individualmente può organizzare la propria attività avvalendosi di altre persone.
La questione diventa allora: cosa cambia quando il professionista esercita attraverso una STP?
Cosa prevede il D.M. 34/2013 per le STP
La disciplina delle STP riprende espressamente il principio contenuto nell’art. 2232 c.c.
L’art. 5 del D.M. 34/2013 prevede infatti che, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista possa avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari.
Per particolari attività caratterizzate da esigenze sopravvenute e non prevedibili, può inoltre avvalersi di sostituti.
La norma prevede anche che i nominativi di sostituti e ausiliari siano comunicati al cliente secondo le modalità previste dallo stesso regolamento.
Il punto è importante: il passaggio alla STP non cancella la possibilità di organizzare lo studio attraverso collaboratori.
La struttura professionale può continuare a comprendere personale dipendente, colleghi odontoiatri e altri professionisti sanitari.
Ciò che deve essere valutato attentamente è invece come ciascun rapporto viene organizzato e contrattualizzato.
Quali collaboratori può avere una STP odontoiatrica
Nella pratica di uno studio dentistico possiamo individuare almeno tre macro-categorie.
| Collaboratore | Compatibilità con la STP | Inquadramento indicato |
|---|---|---|
| ASO e personale di segreteria | Sì | Rapporto di lavoro secondo il CCNL applicabile |
| Oodontoiatra collaboratore | Sì | Contratto di collaborazione professionale coerente con ruolo, direzione e responsabilità |
| Igienista dentale con Partita Iva | Sì | Collaborazione professionale autonoma coerente con autonomia e disciplina della professione |
La STP, quindi, non obbliga automaticamente a trasformare tutti i collaboratori in dipendenti.
Allo stesso tempo, però, non basta chiamare un rapporto “collaborazione professionale” perché sia correttamente inquadrato.
Occorre guardare alla sostanza del rapporto.
Odontoiatra collaboratore nella STP
Pensiamo al caso molto comune dell’odontoiatra che collabora con lo studio occupandosi di una branca specifica.
Può essere un ortodontista, un implantologo o un altro collega che interviene all’interno dell’organizzazione clinica della struttura.
Secondo l’impostazione normativa richiamata nell’articolo, la STP può continuare ad avvalersi di questa collaborazione.
Il rapporto deve però essere disciplinato attraverso un contratto coerente con l’attività effettivamente svolta.
Devono essere chiari, in particolare, il ruolo del professionista, le responsabilità verso il paziente, il rapporto con la struttura e l’organizzazione dell’attività professionale.
La società non elimina quindi la collaborazione.
Al contrario, può rappresentare una cornice più strutturata entro cui disciplinarla.
Igienista dentale e STP odontoiatrica
Il caso dell’igienista dentale richiede qualche attenzione in più.
L’igienista è infatti un professionista sanitario dotato di propria abilitazione e iscritto al relativo albo professionale.
La sua posizione non può quindi essere assimilata automaticamente a quella del personale dipendente o a quella di un odontoiatra collaboratore.
L’igienista dispone di autonomia tecnica nell’ambito delle attività proprie della professione.
Questo, secondo l’impostazione del testo di partenza, non impedisce alla STP odontoiatrica di avvalersi della sua collaborazione.
Significa però che il contratto deve essere costruito tenendo conto della specificità della professione.
Devono essere chiariti almeno:
- autonomia professionale
- responsabilità
- copertura assicurativa
- modalità di svolgimento dell’attività
- rapporto con il paziente
- requisiti organizzativi previsti dalla disciplina sanitaria
Il testo di partenza richiama inoltre una pronuncia del TAR Emilia-Romagna in relazione allo svolgimento dell’attività dell’igienista su indicazione dell’odontoiatra.
Per eventuali utilizzi professionali o consulenziali di questo specifico riferimento giurisprudenziale è opportuno effettuare una verifica diretta della pronuncia, come indicato anche nella nota tecnica della fonte.
Come strutturare correttamente i rapporti di collaborazione
La vera questione non è quindi: “Posso avere collaboratori nella STP?”
La domanda corretta è: “Come devo organizzare e formalizzare ciascuna collaborazione?”
Ci sono cinque aspetti che meritano particolare attenzione.
1. Chiarire chi gestisce il rapporto con il paziente
Il contratto dovrebbe individuare con precisione il soggetto che assume l’incarico e le responsabilità verso il paziente.
È importante che siano chiari anche gli aspetti relativi alla copertura assicurativa professionale.
Le ambiguità su questi punti tendono a emergere proprio quando nasce un problema.
2. Distinguere il grado di autonomia dei collaboratori
Non tutti i professionisti che lavorano nello studio svolgono lo stesso ruolo.
Un odontoiatra che interviene in una fase del piano di cura e un igienista dentale hanno competenze, responsabilità e autonomia differenti.
Utilizzare un unico contratto standard per tutti può quindi essere una scelta poco efficace.
Il contratto dovrebbe riflettere ciò che realmente accade nello studio.
3. Rispettare le regole proprie di ogni professione sanitaria
Alcuni requisiti derivano dalla disciplina sanitaria della specifica professione.
Non sono quindi conseguenza della scelta di costituire una STP.
Devono essere rispettati indipendentemente dalla forma giuridica attraverso la quale viene esercitata l’attività.
4. Evitare collaborazioni autonome solo sulla carta
Un altro elemento delicato riguarda il grado di autonomia organizzativa del professionista.
Orari, possibilità di lavorare presso altre strutture, modalità di determinazione del compenso e livello di direttive ricevute possono incidere sulla qualificazione concreta del rapporto.
Un eccesso di vincoli organizzativi può far emergere caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.
La semplice esistenza della STP non elimina questo rischio.
5. Informare correttamente il paziente
La disciplina richiamata dal D.M. 34/2013 prevede la comunicazione al cliente dei nominativi degli ausiliari e dei sostituti coinvolti nell’esecuzione dell’incarico.
Anche questo aspetto dovrebbe quindi essere inserito nelle procedure organizzative dello studio.
La STP cambia davvero l’organizzazione dello studio?
Il punto centrale può essere sintetizzato così: costituire una STP non significa necessariamente dover smontare la squadra che già lavora nello studio.
L’art. 2232 c.c. riconosce al professionista la possibilità di avvalersi di ausiliari e la disciplina delle STP riprende espressamente questo principio.
Personale dipendente, odontoiatri collaboratori e altri professionisti sanitari possono quindi continuare a trovare spazio nell’organizzazione dello studio.
Quello che cambia è soprattutto la necessità di costruire una struttura coerente.
Contratti, responsabilità, assicurazioni e rapporti con il paziente devono essere definiti con precisione.
La STP può quindi diventare non un limite, ma uno strumento per organizzare in modo più strutturato rapporti professionali che spesso esistevano già prima della trasformazione societaria.
Domande frequenti sugli ausiliari nella STP
Una STP odontoiatrica può avere collaboratori?
Secondo la disciplina richiamata nell’articolo, sì.
L’art. 2232 c.c. consente al professionista di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari nei casi previsti. L’art. 5 del D.M. 34/2013 riprende espressamente questa possibilità nell’ambito delle società tra professionisti.
Un odontoiatra può collaborare con una STP senza diventare socio?
Il testo di partenza considera compatibile con la STP la presenza di odontoiatri collaboratori.
Il rapporto deve essere correttamente formalizzato attraverso un contratto professionale coerente con l’attività concretamente svolta, le responsabilità e l’organizzazione del rapporto.
L’igienista dentale può collaborare con una STP odontoiatrica?
Secondo l’impostazione descritta nell’articolo, sì.
L’igienista dentale resta però un professionista sanitario dotato di propria autonomia tecnica nell’ambito delle competenze professionali e il rapporto deve essere costruito tenendo conto della relativa disciplina.
I collaboratori di una STP devono essere necessariamente dipendenti?
No.
La costituzione della STP non comporta, secondo il quadro descritto, l’obbligo di assumere tutti i collaboratori come dipendenti.
Occorre però verificare caso per caso che il rapporto qualificato come autonomo sia coerente anche nella sua concreta organizzazione.
La STP può assumere ASO e personale amministrativo?
Sì.
ASO, personale di segreteria e altri dipendenti possono essere assunti dalla società secondo il contratto collettivo applicabile.
Il paziente deve sapere che la prestazione sarà svolta da un collaboratore?
La disciplina richiamata dall’art. 5 del D.M. 34/2013 prevede la comunicazione al cliente dei nominativi degli ausiliari e dei sostituti coinvolti nell’esecuzione dell’incarico.
La costituzione della STP non comporta, secondo il quadro descritto, l’obbligo di assumere tutti i collaboratori come dipendenti.
Occorre però verificare caso per caso che il rapporto qualificato come autonomo sia coerente anche nella sua concreta organizzazione.
Stai valutando il passaggio alla STP?
La STP non riguarda solo la possibilità di mantenere i collaboratori, ma anche il modo in cui organizzarli correttamente. Una valutazione preventiva aiuta a costruire la società sulla struttura reale dello studio, definendo fin da subito ruoli e responsabilità.
