Negli studi dentistici organizzati in forma societaria — S.r.l. o S.t.p. — arriva prima o poi una domanda molto concreta. Non nasce durante una pianificazione fiscale strutturata, ma spesso mentre si parla di tutt’altro: un’auto in uso promiscuo, una polizza sanitaria, un rimborso spese o un benefit che “avrebbe senso” sostenere tramite la società.
La domanda suona più o meno così:
«Ma come amministratore posso usufruire dei fringe benefit come un dipendente? E senza creare problemi fiscali?»
Il punto non è capire se il fringe benefit sia conveniente.
Il punto vero è capire quando è legittimo, come va gestito e quali sono i limiti da rispettare.
Facciamo quindi chiarezza, passo dopo passo, partendo dalla normativa e arrivando alle scelte operative che contano davvero per chi guida uno studio odontoiatrico.
Fringe benefit per amministratori: perché interessano sempre di più gli studi dentistici
Negli ultimi anni i fringe benefit sono diventati uno strumento centrale nella gestione dei compensi, anche negli studi odontoiatrici più strutturati.
Non si parla più solo di auto aziendali o buoni carburante. Oggi rientrano frequentemente nel perimetro:
- polizze sanitarie integrative
- rimborsi di utenze domestiche
- canoni di locazione
- interessi su mutui prima casa
- dispositivi informatici e strumenti digitali
Si tratta di benefit che intercettano la vita reale del professionista.
Ed è proprio per questo che molti dentisti amministratori iniziano a chiedersi se possano essere utilizzati correttamente anche all’interno della propria società.
Qui nasce il primo equivoco.
Amministratore di società odontoiatrica: è assimilato a un dipendente?
Molti dentisti partono da un presupposto errato:
“Non sono un dipendente, quindi certe regole non valgono per me”.
In realtà, dal punto di vista fiscale, l’amministratore di società non è fuori dal sistema, ma ci sta dentro in modo specifico.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) distingue:
- il lavoro dipendente (art. 49)
- i redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50)
I compensi degli amministratori rientrano nei redditi assimilati al lavoro dipendente.
Questo significa che, salvo eccezioni, si applicano le stesse regole previste per i dipendenti, incluse quelle relative ai fringe benefit.
Non è un’interpretazione forzata, ma una lettura sistematica della norma.
Fringe benefit per amministratori e la circolare 23/E del 1° agosto 2023
Per anni il tema dei fringe benefit per amministratori di società odontoiatriche è rimasto in una zona grigia. Poi è intervenuta la prassi amministrativa.
Con la Circolare 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un principio fondamentale:
La disciplina dei fringe benefit, comprese le soglie di esenzione, si applica anche ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, quindi anche agli amministratori.
Il chiarimento si fonda sul collegamento diretto tra:
- articolo 50 TUIR (redditi assimilati)
- articolo 51 TUIR (determinazione del reddito e fringe benefit)
Tradotto in termini pratici:
se sei amministratore e percepisci un compenso, rientri nel perimetro dei fringe benefit.
Perché dopo il 2023 non se ne parla più (e perché non è un problema)
Una domanda ricorrente tra i dentisti è questa:
“Se il chiarimento era così netto, perché nelle circolari successive non viene sempre ribadito?”
La risposta è semplice:
le circolari successive non hanno mai smentito né limitato nè revocato l’interpretazione della 23/E/2023.
Quando l’Agenzia richiama i redditi assimilati solo in casi specifici (ad esempio per l’auto aziendale), non sta cambiando orientamento, ma affrontando singole fattispecie tecniche.
In assenza di un’esplicita presa di posizione contraria, l’interpretazione resta valida.
Questo è un principio chiave nella gestione del rischio fiscale.
Fringe benefit amministratori: quali sono le soglie di esenzione 2025–2027
La disciplina generale dei fringe benefit prevede:
- una soglia ordinaria di 258,23 euro
- una soglia potenziata introdotta e prorogata più volte
Con la Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), per il triennio 2025–2027 sono previste:
- 1.000 euro per la generalità dei lavoratori (e assimilati)
- 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico
Queste soglie:
- valgono anche per gli amministratori
- includono beni e servizi di varia natura
- non sono una franchigia, ma un limite secco
Superare la soglia anche di un solo euro comporta l’imponibilità dell’intero importo.
Fringe benefit e welfare: attenzione al cumulo
Se lo studio ha attivato:
- fringe benefit individuali
- beni o servizi riconosciuti tramite piani di welfare
è fondamentale controllare il cumulo complessivo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del limite di 1.000 o 2.000 euro, si somma tutto ciò che rientra nell’articolo 51, comma 3 del TUIR
Restano esclusi solo i benefici di welfare “puro” previsti:
- dall’articolo 51, comma 2, lettera f)
- dall’articolo 100 TUIR
In pratica, conta il totale dei benefit percepiti nell’anno, non il canale attraverso cui vengono erogati.
Fringe benefit e deducibilità per lo studio dentistico
Dal punto di vista della società odontoiatrica:
- i fringe benefit sono parte del compenso dell’amministratore
- sono deducibili ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del TUIR.
A condizione che:
- siano deliberati dall’organo competente
- siano inerenti all’attività
- siano correttamente imputati a conto economico
Non servono strutture complesse o soluzioni aggressive.
Serve ordine documentale e coerenza gestionale.
È obbligatorio riconoscere i fringe benefit a tutti gli amministratori?
Altro dubbio molto frequente, soprattutto negli studi con più soci:
“Se riconosco un fringe benefit a un amministratore, devo farlo per forza anche agli altri?”
Dal punto di vista fiscale non esiste alcun obbligo di estendere i fringe benefit a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Il beneficio può essere attribuito anche in modo selettivo, purché:
- la scelta sia coerente con il ruolo svolto
- sia deliberata correttamente
- rispetti i criteri di inerenza
Le eventuali questioni di equilibrio interno sono di natura civilistica, non fiscale.
Perché i fringe benefit non sono “un giochino fiscale”
Negli studi dentistici più strutturati, i fringe benefit per amministratori di società odontoiatriche non sono scorciatoie.
Sono uno strumento di pianificazione retributiva.
Ma funzionano solo se:
- conosci i limiti
- rispetti le regole
- li inserisci in una visione complessiva
Usarli in modo estemporaneo è il modo più rapido per trasformare un’opportunità in un problema.
Conclusioni
In sintesi:
- l’amministratore di una società odontoiatrica può beneficiare dei fringe benefit
- si applicano le stesse soglie di esenzione dei dipendenti
- l’interpretazione della circolare 23/E/2023 è tuttora valida
- i costi sono deducibili per la società se correttamente gestiti
- non c’è obbligo di estendere i benefit a tutti gli amministratori
- il vero rischio non è usarli, ma usarli male
Come spesso accade nella gestione degli studi dentistici, la differenza non la fa la norma, ma come viene applicata nel caso concreto.
Vuoi capire come applicare correttamente questi aspetti alla tua situazione professionale o al tuo studio?
Una valutazione attenta consente di evitare errori e di assumere decisioni consapevoli.
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