Scegliere la forma giuridica per il proprio studio non è più solo una questione fiscale. In Puglia, la STP odontoiatrica (Società tra Professionisti) è diventata lo strumento strategico per eccellenza: permette di unire i benefici di una società di capitali alla natura professionale dell’attività sanitaria.
In Puglia, la disciplina locale ha riconosciuto da tempo un profilo autonomo alla società tra professionisti (STP) odontoiatrica, rendendola uno strumento interessante quando si vuole esercitare in forma societaria, mantenendo la natura professionale dell’attività sanitaria.
La STP consente di combinare i vantaggi organizzativi di una società (come la Srl) con il rispetto delle regole proprie dell’esercizio della professione sanitaria, senza essere automaticamente inquadrata come “struttura sanitaria” soggetta a regime autorizzatorio più gravoso.
Cos’è la STP odontoiatrica e come funziona
La STP non è una forma giuridica nuova nel nostro ordinamento, ma una modalità di esercizio societario riservata ai professionisti iscritti all’albo, normata dalla Legge n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013.
In ambito odontoiatrico, questo significa che:
- la società può adottare una delle forme societarie previste dal Codice Civile (es. Srl, Snc, Sas, cooperativa)
- i soci professionisti devono esercitare in via esclusiva l’attività professionale indicata nello statuto (ad esempio “odontoiatria”)
- è prevista una compagine sociale in cui la partecipazione professionale è prevalente, con controllo decisionale dei soci abilitati
- la STP deve essere iscritta sia al Registro delle Imprese sia all’Albo professionale degli odontoiatri
Questi requisiti specifici servono a garantire che l’attività della società rimanga focalizzata sulla prestazione sanitaria professionale, con modalità di esercizio compatibili al rapporto fiduciario con il paziente.
Disciplina regionale pugliese: autorizzazione e regime applicabile
La Regione Puglia ha recepito e declinato in modo esplicito nelle proprie norme la distinzione tra:
- studio odontoiatrico professionale, comprensivo anche degli studi gestiti come STP;
- strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica con organizzazione complessa.
Studio odontoiatrico professionale
Ai sensi della normativa regionale:
- gli studi odontoiatrici in cui si erogano prestazioni a minore invasività (di fatto le prestazioni odontoiatriche ordinarie) non richiedono autorizzazione sanitaria, ma solo comunicazione di apertura alla ASL territorialmente competente e successivo nulla osta da parte del Servizio di Igiene Pubblica, entro 90 giorni dalla comunicazione stessa;
- tale regime si applica anche se lo studio è costituito come STP odontoiatrica, purché la natura professionale prevalga e si mantenga nei parametri normativi regionali;
- gli studi professionali non sono considerati locali aperti al pubblico ai fini dell’esercizio sanitario, mantenendo così un profilo semplificato di avvio e gestione.
Questa disciplina rappresenta in Puglia una tutela significativa per i professionisti, evitando che l’esercizio professionale in forma societaria comporti automaticamente l’applicazione di regole da struttura sanitaria, con obblighi più onerosi.
Strutture di specialistica ambulatoriale
Al contrario:
- le strutture che erogano prestazioni a media o alta invasività (comprese nell’Allegato 2A e 3A del Regolamento Regionale) rientrano nella categoria delle strutture di specialistica ambulatoriale e richiedono autorizzazione sanitaria, con requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici più stringenti e, spesso, procedure più complesse.
Il tema della compatibilità al fabbisogno e la svolta del TAR Puglia
Un elemento critico della disciplina pugliese riguardava il criterio di compatibilità con il fabbisogno regionale, che prevedeva un limite numerico (una struttura ogni 500.000 abitanti).
Con la sentenza n. 942/2025, pubblicata l’8 luglio 2025, il TAR Puglia ha parzialmente annullato i Regolamenti regionali n. 5/2020 e n. 6/2021, ritenendo illegittimo tale criterio automatico.
Secondo il Tribunale:
- il parametro numerico non era supportato da adeguate motivazioni tecniche;
- introduceva una disparità di trattamento tra strutture pubbliche, accreditate e private non accreditate;
- violava i principi di imparzialità e neutralità della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
La pronuncia assume rilievo non solo per l’odontoiatria, ma per l’intero settore sanitario, rafforzando la posizione degli studi professionali – anche in forma di Stp – rispetto a vincoli quantitativi non ragionevoli.
Cosa cambia, in concreto, per i dentisti in Puglia
Alla luce della normativa regionale e della recente giurisprudenza:
- gli studi odontoiatrici professionali, anche costituiti come Stp, che erogano prestazioni di cui all’art. 5, comma 6, non necessitano di autorizzazione sanitaria;
- resta fermo l’obbligo di comunicazione alla ASL;
- il ricorso alla Stp consente di esercitare in forma societaria senza ricadere automaticamente nel regime delle strutture sanitarie.
Prassi applicative e novità utili per i dentisti
STP e autorizzazione sanitaria
Secondo l’interpretazione ormai consolidata (anche per orientamenti emersi nelle prassi amministrative), la STP odontoiatrica non richiede la nomina di un direttore sanitario ai fini dell’apertura e dell’esercizio dello studio professionale. Questo perché lo strumento è qualificato come esercizio della libera professione sanitaria, non come struttura sanitaria di tipo imprenditoriale.
Questa scelta ha impatto diretto sui costi di avvio e sulla gestione operativa, riducendo adempimenti che, invece, caratterizzano le strutture di specialistica.
Ordine dei medici e iscrizione della STP
In presenza di soci professionisti iscritti a Ordini diversi (ad esempio odontoiatri e altri professionisti sanitari), è opportuno procedere alla annotazione della società presso ciascun Ordine professionale competente per trasparenza e correttezza amministrativa.
Conclusioni operative per il dentista pugliese
La STP odontoiatrica in Puglia rappresenta oggi una soluzione coerente quando l’obiettivo è:
- esercitare la libera professione in forma societaria;
- mantenere la gestione professionale dell’attività odontoiatrica;
- evitare, per prestazioni di minore invasività, l’onere di un regime autorizzativo da struttura sanitaria.
La normativa regionale distingue infatti tra:
- regimi semplificati per studi professionali (anche STP) che erogano prestazioni odontoiatriche ordinarie;
- requisiti più stringenti per le strutture ambulatoriali che erogano prestazioni complesse.
Un confronto consulenziale specifico, che tenga conto delle prestazioni effettivamente erogate, dell’organizzazione desiderata e delle prospettive di sviluppo, è fondamentale per scegliere la forma di esercizio più coerente con i tuoi obiettivi professionali.
