9 Gennaio 2026
Molti clienti titolari di studi odontoiatrici ci chiedono quali siano i reali vantaggi fiscali nel realizzare un’operazione di conferimento dello studio in una società tra professionisti (STP). In questa guida chiariamo cos’è la neutralità fiscale, chi può usufruirne oggi e quale risparmio concreto produce, sia nel momento del passaggio sia nella gestione corrente.
Per gli aspetti operativi e civilistici del conferimento (atto notarile, perizia giurata, effetti su dipendenti e debiti pregressi) trovi una guida dedicata in Conferimento dello studio odontoiatrico in srl: fisco e risparmio sulle tasse.
Che cos'è la neutralità fiscale
Fino a pochi anni fa, il conferimento di uno studio professionale in una società comportava un problema concreto: il passaggio del valore dell’avviamento — in pratica il valore della clientela e dell’organizzazione costruita nel tempo — veniva trattato dal fisco come un’operazione realizzativa, generando plusvalenze tassabili anche se il professionista non aveva incassato un euro.
Il D.Lgs. 192/2024, in attuazione della riforma fiscale, ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 177-bis, che cambia questo scenario. La norma, rubricata “Operazioni straordinarie e attività professionali”, stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali (inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché le passività) riferibili all’attività professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (le società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 183/2011), non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Il conferente assume, come valore della partecipazione ricevuta, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite; il conferitario subentra nella posizione del conferente, con obbligo di riportare in un prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati delle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
In sintesi: non si pagano imposte sul trasferimento dello studio, né sull’avviamento, a condizione che vengano rispettati i requisiti della norma.
Chi può usufruirne: STP e, dopo il 2025, non solo
Il testo originario dell’art. 177-bis TUIR fa riferimento esplicito alle società tra professionisti disciplinate dall’art. 10 della legge 183/2011. Per questo motivo, nella prima applicazione della norma, l’orientamento prevalente era che la neutralità fiscale si applicasse al conferimento in una STP, ma non al conferimento in una Srl struttura sanitaria (la società commerciale che eroga prestazioni sanitarie anche con soci non professionisti), per la quale restavano i problemi di tassazione dell’avviamento del regime precedente.
Con la Risposta a interpello n. 148 del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata proprio su un caso di conferimento di uno studio odontoiatrico, aprendo la strada a un’applicazione della neutralità fiscale anche a strutture societarie con soci non professionisti, quando lo statuto lo prevede. È un chiarimento rilevante per chi valuta assetti proprietari più aperti (ingresso di soci finanziatori, passaggio generazionale con quote distribuite in modo differenziato) senza voler rinunciare al beneficio fiscale del conferimento in neutralità. Resta comunque necessaria una verifica caso per caso: la neutralità può essere disconosciuta se il complesso conferito non viene impiegato stabilmente nell’attività professionale o se intervengono operazioni infragruppo a valori non congrui.
Il vantaggio nel momento del conferimento: niente tasse sul passaggio
Vediamo un esempio numerico per capire concretamente come funziona la neutralità al momento dell’operazione.
Il dottor Rossi vuole conferire il proprio studio odontoiatrico in una STP unipersonale. La perizia attribuisce allo studio i seguenti valori:
- valore delle attività periziate: 597.000 €
- valore delle passività periziate: 77.000 €
- valore del conferimento da perizia (differenza): 520.000 €
- valore contabile delle attività: 175.000 €
- valore contabile netto dello studio conferito (attività contabili meno passività): 98.000 €
La differenza tra valore periziato e valore contabile, in questo esempio 422.000 €, è esattamente il tipo di plusvalenza che prima della riforma avrebbe generato tassazione immediata. Grazie all’art. 177-bis TUIR, questo plusvalore non costituisce imponibile fiscale, a condizione che ricorrano due elementi:
- il conferente (il dott. Rossi) assume, come valore della partecipazione ricevuta in cambio del conferimento, lo stesso valore fiscale dei beni conferiti, cioè 98.000 €;
- il conferitario (la STP) iscrive in contabilità i valori da perizia (520.000 €), ma ai fini fiscali mantiene lo stesso valore che aveva il conferente, cioè 98.000 €.
In pratica, il valore “vero” e più alto (520.000 €) esiste ed è utile, ad esempio per il capitale sociale e per la solidità patrimoniale della società, ma non genera un conto da pagare al fisco, perché ai fini fiscali si continua a ragionare sui valori storici del conferente.
Il vantaggio a regime: IRES sulla società contro IRPEF sul professionista
Oltre al beneficio “una tantum” al momento del passaggio, la STP produce un vantaggio strutturale ricorrente, legato alla differenza tra le aliquote.
Uno studio associato composto da due professionisti conferisce la propria attività (valore periziato: 300.000 €, tra attrezzature, avviamento e clientela) in una SRL-STP. Prima del conferimento, i compensi dello studio erano tassati per trasparenza in capo ai singoli professionisti, con aliquote progressive IRPEF.
Su un reddito annuo prodotto dalla società di 100.000 euro:
- SRL-STP: imposta IRES al 24% = 24.000 €
- Studio associato, tassato con IRPEF progressiva (ipotesi aliquota media 35%) = 35.000 €
- Risparmio fiscale annuo: 11.000 €
Anche in questo caso, come per lo scenario del dott. Bianchi descritto nella guida sulla trasformazione societaria, il risparmio reale dipende da quanto reddito viene trattenuto in società rispetto a quanto viene distribuito come compenso personale: più utile resta in società, più pesa il vantaggio dell’aliquota IRES fissa rispetto alla progressività IRPEF.
I vantaggi della STP oltre al risparmio fiscale
Al di là della leva fiscale, la STP porta con sé altri elementi da considerare nella scelta:
- adozione del regime del reddito d’impresa (IRES e IRAP) al posto del reddito di lavoro autonomo;
- responsabilità limitata al capitale sociale sottoscritto, a tutela del patrimonio personale del dentista rispetto ai debiti della società;
- maggiore flessibilità nel trasferimento della proprietà e nell’ingresso di nuovi soci, anche in ottica di passaggio generazionale;
- maggiore attrattività per investitori o soggetti finanziatori esterni, rispetto a una struttura individuale.
Conclusioni
La neutralità fiscale introdotta dall’art. 177-bis TUIR ha reso il conferimento dello studio in una STP un’operazione a costo fiscale immediato pari a zero, e la Risposta AdE 148/2025 ha esteso questa possibilità anche a strutture con assetti proprietari più aperti. Il vantaggio economico complessivo, però, va sempre calcolato caso per caso: dipende dal valore reale dello studio, dal reddito prodotto, dalla quota di utile che si decide di trattenere in società e dagli obiettivi del dentista nel medio periodo. Una pianificazione fiscale che non consideri questi elementi rischia di trasformare un’opportunità in un’operazione subottimale.
