Trasformare lo studio dentistico in società odontoiatrica: la guida fiscale completa

Forma societaria

Hai uno studio dentistico che fattura bene, magari hai assunto un paio di collaboratori, e ti stai chiedendo se sia arrivato il momento di trasformarlo in una società. Non sei il primo dentista a porsi questa domanda, e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima volta che te la poni, perché la scelta tra studio individuale e società odontoiatrica non è un passaggio burocratico: è una decisione che cambia il modo in cui lavori, in cui paghi le tasse e in cui, un giorno, potrai eventualmente vendere o passare ad altri quello che hai costruito.

In questa guida analizziamo cosa significa concretamente trasformare lo studio in società odontoiatrica, quali vantaggi fiscali produce (con un esempio numerico reale), quali sono i rischi da non sottovalutare, e come funziona la neutralità fiscale.

Indice

  1. Perché un dentista dovrebbe considerare la forma societaria
  2. STP odontoiatrica o Srl struttura sanitaria: il primo bivio
  3. Da quale fatturato ha senso fare il passaggio
  4. La neutralità fiscale: cos’è cambiato con l’art. 177-bis TUIR
  5. Trasformazione, conferimento o cessione: quale percorso scegliere
  6. Autorizzazione sanitaria: cosa verificare prima di procedere
  7. Un esempio pratico: il caso del dott. Bianchi
  8. I rischi da non sottovalutare
  9. Deroga al principio di proporzionalità: voti e utili su misura nella Srl odontoiatrica
  10. Il vantaggio fiscale della holding odontoiatrica
  11. Come muoversi in concreto
  12. Conclusioni

Perché un dentista dovrebbe considerare la forma societaria

Lavorare con partita IVA individuale ha il pregio della semplicità. Ma presenta limiti concreti che diventano più evidenti man mano che lo studio cresce.

Il limite fiscale. Come persona fisica, il reddito dello studio si somma agli altri redditi e viene tassato con le aliquote progressive IRPEF, che arrivano al 43% per gli scaglioni più alti, a cui si aggiungono addizionali regionali e comunali. Una società di capitali paga invece l’IRES con aliquota fissa al 24%. Su utili rilevanti, soprattutto se reinvestiti nello studio, la differenza è sostanziale.

Il limite patrimoniale. Come libero professionista rispondi con il tuo patrimonio personale (casa, conti, investimenti) per qualsiasi obbligazione dello studio. In una Srl la responsabilità è limitata al capitale sociale, fatta eccezione per la colpa professionale diretta, che rimane sempre personale.

Il limite strutturale. Aprire una seconda sede, far entrare un socio, strutturare un piano di incentivazione per i collaboratori: queste operazioni sono difficili o impossibili con uno studio individuale. Con una società diventano strumenti ordinari di gestione, con il vantaggio aggiuntivo di una notevole flessibilità statutaria (vedi più avanti la sezione sulle deroghe alla proporzionalità).

STP odontoiatrica o Srl struttura sanitaria: il primo bivio

Esistono due modelli societari principali nel settore, profondamente diversi tra loro.

La società tra professionisti (STP) odontoiatrica è una società composta in prevalenza da soci odontoiatri iscritti all’albo. La normativa (L. 183/2011, art. 10) impone che almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto appartengano a professionisti iscritti. Il regime rimane vicino a quello professionale: il socio odontoiatra è identificato come autore diretto della prestazione sanitaria.

La Srl struttura sanitaria gestisce lo studio come impresa, con un modello organizzativo più simile a quello di una clinica. Il dentista può non essere socio di maggioranza. Richiede in genere una nuova autorizzazione sanitaria, perché cambia il soggetto titolare dell’autorizzazione stessa.

La scelta tra le due non è neutrale: cambia la governance, cambiano gli adempimenti autorizzativi, cambia il grado di apertura a capitali esterni. Non esiste una risposta valida per tutti.

Un aspetto spesso sottovalutato nella scelta è che i soci (proprietari della società) e gli amministratori (chi la gestisce operativamente) possono essere soggetti diversi. Da non confondere, inoltre, l’amministratore con il direttore sanitario, ovvero il responsabile dell’attività clinica: il direttore sanitario è obbligatorio nella Srl struttura sanitaria, mentre normalmente non è richiesto nella società tra professionisti, salvo normative regionali specifiche. È un dettaglio organizzativo da verificare fin dalla fase di progettazione, perché incide su chi puoi coinvolgere nei diversi ruoli.

Da quale fatturato ha senso fare il passaggio

Non esiste una soglia di legge, ma l’esperienza pratica su centinaia di studi suggerisce che il discorso inizia a essere economicamente interessante quando il volume d’affari annuo supera i 150.000-200.000 euro. Sotto questa soglia, i costi di gestione della società (contabilità ordinaria, bilancio, eventuale organo di controllo) raramente sono compensati dai vantaggi fiscali e organizzativi.

Sopra quella soglia, la struttura societaria attiva tre leve che lo studio individuale non può sfruttare:

  • pianificazione della tassazione: lasciare parte degli utili in società, tassati al 24% IRES, anziché distribuirli subito e pagarli IRPEF.
  • deducibilità più ampia: polizze, autoveicoli, beni strumentali trovano nello studio individuale limiti di deducibilità più stringenti rispetto alla società.
  • ingresso di nuovi soci: sia professionisti che investitori esterni (fino a un terzo del capitale nella STP), con un assetto proprietario costruito su misura.

La neutralità fiscale: cos’è cambiato con l’art. 177-bis TUIR

Fino al 31 dicembre 2024, il passaggio dallo studio individuale alla società era trattato come una cessione: generava plusvalenze tassabili, anche sull’avviamento, senza che il dentista avesse incassato un euro. Chi voleva passare alla forma societaria si trovava a pagare imposte su un valore che aveva solo trasformato in quote.

Questo scenario è cambiato con l’introduzione dell’articolo 177-bis del TUIR, inserito dall’art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2024 e ulteriormente modificato dal D.L. 84/2025 (conv. L. 108/2025). La norma è applicabile per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

In sintesi, se rispetti le condizioni previste dalla norma e in particolare se trasferisci un complesso unitario organizzato di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela:

  • non si pagano imposte sui redditi né IVA sul trasferimento dei beni dello studio verso la STP.
  • l’avviamento non viene tassato nel passaggio.
  • la società subentra nella posizione dello studio individuale mantenendo continuità di valori fiscali.

Trasformazione, conferimento o cessione: quale percorso scegliere

Una volta deciso di passare alla forma societaria, occorre scegliere le modalità operative.

PercorsoContinuità partita IVANeutralità fiscaleIntervento notaioQuando ha senso
Trasformazione eterogeneaSiSì (verso STP, ex art. 177-bis TUIR)SiConversione diretta dell’attività esistente
ConferimentoNo (nuova P.IVA)P.IVA)Sì, in presenza dei requisitiSiIngresso programmato di nuovi soci
Cessione d’aziendaNo (nuova P.IVA)NoSì (atto di cessione)Discontinuità voluta, riorganizzazioni profonde

Trasformazione eterogenea. Lo studio individuale si converte direttamente in Srl o STP odontoiatrica, mantenendo la stessa partita IVA e piena continuità di contratti, rapporti di lavoro e posizioni in essere. Richiede l’atto notarile. È il percorso più efficiente quando l’obiettivo è semplicemente cambiare la veste giuridica dell’attività esistente.

Conferimento. Il dentista costituisce una nuova società e vi conferisce lo studio come complesso aziendale, ricevendo in cambio quote. La nuova società ha una partita IVA distinta, ma il grado di continuità operativa è comunque alto: si tratta infatti di un conferimento in natura, il cui valore viene indicato nell’atto costitutivo, e che, trattandosi a tutti gli effetti di un conferimento d’azienda, porta con sé il trasferimento automatico dei contratti, il trasferimento dei rapporti di lavoro con i dipendenti senza soluzione di continuità, il trasferimento delle attrezzature senza emersione di plusvalenze assoggettabili a tassazione (in presenza dei requisiti di neutralità), una semplificazione nelle autorizzazioni sanitarie della conferitaria e una gestione automatica del passaggio di debiti e crediti. Proprio per questa continuità quasi totale, oggi il conferimento è la modalità più utilizzata per passare da studio individuale a società.

Cessione d’azienda. La nuova Srl acquista a titolo oneroso i beni e il know-how dello studio originario. È il percorso con maggiore discontinuità e con l’esborso fiscale più rilevante. Può avere senso in situazioni particolari, ma richiede una pianificazione fiscale molto attenta.

Autorizzazione sanitaria: cosa verificare prima di procedere

La materia è di competenza regionale e la situazione varia in modo significativo da regione a regione. In Toscana, il riferimento normativo è il DPGR 90/R del 16 settembre 2020, che disciplina le autorizzazioni e le SCIA per studi professionali sanitari. La STP odontoiatrica è assimilata, ai fini autorizzativi, allo studio associato: l’obbligo di presentare SCIA o di richiedere l’autorizzazione sanitaria dipende dall’attività svolta (in particolare, dalla natura invasiva delle prestazioni erogate), non dalla forma giuridica in sé.

La posizione è diversa per la Srl struttura sanitaria: il cambiamento del soggetto titolare implica quasi sempre la necessità di una nuova autorizzazione.

In ogni caso, prima di procedere è indispensabile verificare con la propria ASL di riferimento e con il consulente il regime autorizzativo applicabile alla situazione specifica, perché le disposizioni regionali si aggiornano con regolarità.

Un esempio pratico: il caso del dott. Bianchi

Per capire l’impatto economico reale, vediamo un caso semplificato ma realistico.

Il dott. Bianchi gestisce uno studio dentistico individuale a Pistoia da dodici anni. Ha due dipendenti (un’assistente di poltrona e una segretaria) e collabora regolarmente con un odontoiatra esterno per l’implantologia. Lo studio fattura 280.000 euro annui, con un utile prima delle imposte di circa 150.000 euro.

Scenario A: studio individuale

Su un reddito imponibile di 150.000 euro, il dott. Bianchi si trova nello scaglione IRPEF più alto (43% sopra i 50.000 euro), a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali. Il carico fiscale complessivo si attesta intorno al 38-40% del reddito imponibile, cioè circa 57.000-60.000 euro di imposte, con un netto disponibile attorno ai 90.000-93.000 euro.

Scenario B: STP odontoiatrica

Il dott. Bianchi trasforma lo studio in STP in neutralità fiscale (art. 177-bis TUIR). L’avviamento, stimato prudenzialmente in circa 200.000 euro (sulla base di un multiplo di 1,3-1,4 volte il fatturato medio degli ultimi tre anni, criterio diffuso nelle valutazioni di studi odontoiatrici, da confermare con perizia apposita), passa alla società senza generare plusvalenza imponibile.

Nella gestione corrente, il dott. Bianchi si assegna un compenso da socio professionista di 70.000 euro annui (tassato IRPEF), lasciando 80.000 euro di utile in società. Su questi 80.000 euro la STP paga IRES al 24%, cioè 19.200 euro, mantenendo in società circa 60.800 euro disponibili per reinvestimenti o per distribuzione futura.

VoceStudio individualeSTP odontoiatrica
Reddito complessivo150.000 €150.000 € (70.000 € compenso + 80.000 € utile societario)
Imposta su compenso/reddito personale (IRPEF + addizionali, circa 40%)~60.000 €~28.000 € (su 70.000 €)
Imposta società (IRES 24% su utile trattenuto)19.200 € (su 80.000 €)
Totale imposte~60.000 €~47.200 €
Liquidità disponibile per il dentista~90.000 €~42.000 € (più 60.800 € trattenuti in società, disponibili per investimenti o distribuzione futura)

Il risparmio fiscale immediato in questo esempio è di circa 12.800 euro nel primo anno. Il vantaggio strutturale è più significativo: gli 80.000 euro trattenuti in società scontano il 24% di IRES contro il 43% più addizionali che avrebbero pagato se distribuiti subito come reddito personale. Significa disporre di più capitale per finanziare la crescita dello studio, a parità di utile prodotto.

Questo esempio è volutamente semplificato. Non tiene conto di: costi di contabilità ordinaria e bilancio societario (alcune migliaia di euro annui in più), imposta sostitutiva sulla distribuzione futura dei dividendi accantonati, contributi previdenziali all’ENPAM secondo le regole specifiche per i soci professionisti di STP, costi notarili per l’atto di trasformazione. Ogni caso richiede una simulazione personalizzata.

I rischi da non sottovalutare

La trasformazione in società non è automaticamente vantaggiosa in tutti gli scenari. Alcuni punti meritano attenzione specifica.

  1. Complessità gestionale e costi fissi più alti. La contabilità ordinaria, il bilancio d’esercizio, il libro giornale, il libro inventari sostituiscono la contabilità semplificata del professionista. I costi di tenuta aumentano, e in alcuni casi scatta l’obbligo di organo di controllo (sindaco o revisore) al superamento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 2477 c.c.
  2. La previdenza non è automatica. Il regime contributivo dei soci professionisti di una STP non è identico a quello del libero professionista individuale. Le regole ENPAM per i soci odontoiatri di STP vanno verificate in anticipo, perché incidono significativamente sul costo complessivo dell’operazione.
  3. Il vincolo dei due terzi nella STP. I soci non professionisti non possono superare un terzo del capitale. Chi punta a raccogliere capitali esterni in misura superiore deve valutare se la STP sia lo strumento adatto o se il modello della Srl struttura sanitaria, con i relativi adempimenti autorizzativi, sia più coerente con gli obiettivi.
  4. Il divieto di partecipazione multipla. Un socio non può essere contemporaneamente membro di più STP. È una regola spesso sottovalutata che può bloccare operazioni già pianificate.
  5. La responsabilità solidale della conferitaria per i debiti tributari pregressi. Se il passaggio avviene tramite conferimento (o cessione) d’azienda, l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 prevede che la nuova società risponda in solido, entro il valore dell’azienda conferita e salvo il beneficio della preventiva escussione dello studio conferente, per imposte e sanzioni riferibili a violazioni commesse nell’anno dell’operazione e nei due precedenti. È un aspetto da valutare con il consulente prima di procedere, verificando la posizione fiscale pregressa dello studio.

Deroga al principio di proporzionalità: voti e utili su misura nella Srl odontoiatrica

Se hai già trasformato il tuo studio dentistico in società, o stai valutando di farlo, probabilmente conosci già i vantaggi più immediati visti finora: tassazione IRES più contenuta rispetto all’IRPEF, responsabilità patrimoniale limitata, possibilità di far entrare nuovi soci. C’è però uno strumento più sofisticato, e quasi sempre inutilizzato, che la disciplina delle società a responsabilità limitata mette a disposizione: la deroga al principio di proporzionalità tra quote di capitale, diritti di voto e diritti agli utili.

In pratica, chi possiede il 30% del capitale non deve avere necessariamente il 30% dei voti in assemblea o il 30% degli utili distribuiti. Lo statuto può slegare queste tre variabili l’una dall’altra, su misura. Per un dentista che vuole mantenere il controllo clinico e gestionale dello studio anche con una quota minoritaria, o che vuole ottimizzare la tassazione sugli utili tramite una holding, questo strumento può fare una differenza enorme.

La regola dei due terzi nella STP odontoiatrica dopo la riforma 2025

Le società tra professionisti odontoiatriche devono rispettare una regola precisa, e da gennaio 2026 quella regola è cambiata in modo sostanziale.

L’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge 183/2011 richiede che i soci professionisti garantiscano la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni dei soci. Per oltre un decennio, il testo ha alimentato un dubbio interpretativo mai risolto: bastava che i professionisti fossero due terzi per capitale o per numero di teste, o serviva che entrambe le condizioni coincidessero?

La Legge 18 dicembre 2025, n. 190 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), in vigore dal 3 gennaio 2026, ha chiuso la questione: oggi basta che la maggioranza dei due terzi sia garantita da un solo criterio, il numero dei soci professionisti oppure la loro quota di capitale, senza che le due condizioni debbano coincidere. Non è più un orientamento interpretativo, ma una regola scritta nella legge.

C’è un secondo punto della riforma che incide direttamente su come si costruiscono questi assetti: i patti sociali o parasociali che intendano garantire ai professionisti il controllo decisionale, in deroga alle regole previste, non hanno alcun rilievo. Il controllo dei due terzi deve risultare dallo statuto della società, attraverso clausole come quelle che vedremo, non da accordi paralleli e riservati tra i soci.

Per effetto della riforma, oggi è espressamente legittima anche una STP odontoiatrica in cui i soci non professionisti detengono la maggioranza del capitale, a condizione che lo statuto garantisca ai dentisti almeno i due terzi dei voti assembleari. È lo schema del terzo esempio più avanti, ed è proprio la situazione che la riforma ha voluto rendere pienamente legittima, per favorire l’ingresso di capitali di investimento negli studi odontoiatrici senza compromettere il controllo professionale.

Deroga al principio di proporzionalità nella Srl: la regola e l’eccezione

Nella Srl, se l’atto costitutivo non dice nulla, vale la proporzionalità: i voti spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di capitale. Chi versa il 20% ha il 20% dei voti, punto.

Questa regola può però essere derogata, non solo per un singolo socio, ma in modo strutturato per intere categorie di soci. Lo statuto può prevedere categorie di quote con voto rafforzato, categorie con voto limitato o azzerato, categorie con diritto preferenziale agli utili, e persino un tetto massimo al peso di voto di un socio, indipendentemente dal capitale posseduto. L’unico vincolo: modificare queste clausole, una volta stabilite, richiede il consenso unanime di tutti i soci, perché incidono sui loro diritti.

Tre esempi di deroga su voti e utili nella Srl odontoiatrica

Vediamo tre configurazioni che ricorrono spesso negli studi che si trasformano in società odontoiatrica.

Primo caso: Srl struttura sanitaria con holding dei dentisti. Due dentisti, socio A e socio B, e una terza socia che è una società di capitali (la holding posseduta dagli stessi due dentisti). Il capitale è suddiviso quasi equamente, ma i diritti agli utili sono costruiti diversamente:

SocioConferimentoQuota capitale socialeDiritto agli utili
Socio A (dentista)33.000 €33%5%
Socio B (dentista)33.000€33%5%
Socio C (holding dei dentisti)34.000€34%90%

I due dentisti rinunciano statutariamente a gran parte del proprio diritto personale agli utili, concentrando il 90% sulla holding di cui sono comunque proprietari — una scelta con una logica fiscale precisa, che vediamo nella prossima sezione.

Secondo caso: STP odontoiatrica con voto rafforzato ai professionisti. Compagine più ampia, con due soci professionisti e tre non professionisti (familiari o investitori):

SocioConferimentoQuota capitale socialeDiritto agli utili
Socio A (professionista)20.000 €20%35%
Socio B (professionista)20.000€20%35%
Socio C (professionista)20.000€20%10%
Socio D (non professionista)20.000€20%10%
Socio E (non professionista)20.000€20%10%

I due professionisti, pur avendo investito lo stesso capitale degli altri tre soci, ottengono statutariamente il 70% dei voti (35% più 35%), superando ampiamente la soglia dei due terzi richiesta per le STP, con solo il 40% del capitale complessivo.

Terzo caso: rapporto estremo tra professionista e investitore. Il socio professionista conferisce una quota minima, il non professionista finanzia quasi per intero la società:

SocioConferimentoQuota capitale socialeDiritto agli utili
Socio A (professionista)5.000 €5%70%
Socio B (non professionista)95.000€95%30%

Il socio investitore finanzia praticamente da solo l’attività, ma accetta statutariamente un peso decisionale minoritario: il controllo clinico e gestionale resta al professionista. Schema tipico quando un investitore vuole entrare in una STP odontoiatrica con un ruolo solo finanziario, senza ingerenza sulle scelte professionali.

Il vantaggio fiscale della holding odontoiatrica

Qui sta il punto che giustifica davvero la complessità di queste strutture: il risparmio fiscale ottenibile assegnando diritti di distribuzione maggiorati a una holding posseduta dagli stessi dentisti, anziché distribuire gli utili direttamente alle persone fisiche.

Una Srl odontoiatrica che distribuisce utili a un socio persona fisica applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’importo percepito, indipendentemente dal reddito complessivo del socio.

Quando distribuisce utili a un socio che è una società di capitali, tipicamente la holding del dentista, il regime cambia radicalmente: gli utili sono imponibili solo per il 5% del loro ammontare, su cui si applica l’IRES al 24%. Il prelievo fiscale effettivo finale è di circa l’1,2% sull’intero importo distribuito.

La differenza tra il 26% sulla persona fisica e l’1,2% sulla holding è enorme, ed è il motivo per cui molti studi odontoiatrici costruiscono un assetto a due livelli: la Srl operativa che gestisce lo studio e fattura ai pazienti, e una holding personale del dentista che detiene una parte rilevante delle quote della Srl operativa e a cui le clausole statutarie derogatorie indirizzano la maggior parte degli utili.

Esempio numerico: holding odontoiatrica e risparmio fiscale

Due dentisti, il dottor Rossi e la dottoressa Verdi, gestiscono insieme una Srl struttura sanitaria che fattura 400.000 euro annui, con un utile netto dopo le imposte societarie di 180.000 euro da distribuire ai soci.

Scenario 1, distribuzione diretta, senza deroghe. L’utile si distribuisce in proporzione alle quote, 50% e 50%: 90.000 euro ciascuno. Con la ritenuta del 26%, ciascun dentista trattiene 66.600 euro, per un totale netto di 133.200 euro. Le imposte pagate sui dividendi sono complessivamente 46.800 euro.

Scenario 2, struttura con holding e deroga statutaria. Entrambi i dentisti costituiscono una propria holding personale, e lo statuto della Srl struttura sanitaria attribuisce alle quote riferibili alle holding un diritto preferenziale agli utili. Su 180.000 euro complessivi, 150.000 vengono distribuiti alle due holding (75.000 ciascuna) e 30.000 restano alle persone fisiche (15.000 ciascuno).

Sui 30.000 euro alle persone fisiche, la ritenuta del 26% genera un’imposta di 7.800 euro, con un netto di 22.200 euro. Sui 150.000 euro alle holding, l’imponibile è il 5%, cioè 7.500 euro, su cui l’IRES al 24% genera un’imposta di 1.800 euro. Restano 148.200 euro nelle due holding: non ancora nelle tasche personali dei dentisti, ma disponibili per reinvestimenti o per una distribuzione futura più conveniente fiscalmente.

VoceScenario 1 (distribuzione diretta)Scenario 2 (con holding)
Utile distribuito complessivo180.000 €180.000 €
Imposta su quota distribuita ai dentisti persone fisiche46.800€ (su 180.000€)7.800€ (su 30.000€)
Imposta su quota distribuita alle holding1.800 € (su 150.000 €)
Totale imposte pagate nell’anno46.800€9.600 €
Liquidità immediata ai dentisti persone fisiche133.200 €22.200€
Liquidità trattenuta nelle holding (disponibile, non ancora tassata in capo alla persona fisica)148.200€

Nello scenario con holding le imposte scendono da 46.800 a 9.600 euro: un risparmio immediato di 37.200 euro. Attenzione però: i due dentisti non hanno “guadagnato” 148.200 euro in più. Quella somma resta dentro le holding, non nelle loro tasche, e se un giorno la facessero uscire come dividendo personale pagherebbero comunque il 26%. Il vantaggio reale è finanziario e di pianificazione: quella liquidità può essere investita, finanziare nuovi progetti, o uscire in anni e con modalità fiscalmente più favorevoli.

Quando conviene derogare alla proporzionalità nella tua Srl odontoiatrica

Se stai valutando di trasformare il tuo studio in società, o hai già una Srl odontoiatrica e non hai mai considerato questi strumenti, alcune domande aiutano a capire se ha senso per il tuo caso.

Hai soci con ruoli diversi, alcuni più operativi, altri più finanziari, e vuoi che il peso decisionale rispecchi i ruoli reali più che il capitale versato? Le clausole derogatorie sul voto risolvono questa esigenza.

Stai facendo entrare un investitore che mette capitali importanti ma non deve avere voce in capitolo sulle scelte clinico-organizzative? Una struttura con voto rafforzato al socio professionista, come nel terzo esempio, è lo strumento corretto.

Il tuo studio produce utili importanti che, distribuiti direttamente, vengono tassati pesantemente, mentre potresti trattenerli in una struttura di gruppo per nuovi investimenti? La combinazione holding più clausole statutarie di distribuzione preferenziale merita una valutazione seria.

Come muoversi in concreto

Il percorso che seguiamo con i dentisti che affrontano questa scelta prevede alcune fasi distinte:

  1. Valutazione preliminare: analisi di fatturato, utile, valore dell’avviamento e situazione contributiva
  2. Scelta del modello: STP odontoiatrica o Srl struttura sanitaria, in base agli obiettivi reali.
  3. Verifica autorizzativa regionale: contatto preventivo con la propria ASL di riferimento.
  4. Simulazione fiscale comparata: scenario attuale contro scenario societario, con tutte le variabili.
  5. Predisposizione degli atti: con il notaio, sulla base degli elementi raccolti nei passi precedenti.

Non è un percorso che si può affrontare sulla base di un articolo online, per quanto dettagliato. Ogni studio ha una storia fiscale, contrattuale e previdenziale diversa. La differenza tra una trasformazione strutturata bene e una approssimativa si misura in decine di migliaia di euro.

Conclusioni

Trasformare lo studio dentistico in società odontoiatrica può produrre vantaggi fiscali concreti, soprattutto oltre i 150.000-200.000 euro di fatturato annuo, grazie anche alla neutralità fiscale introdotta dall’art. 177-bis TUIR (D.Lgs. 192/2024, applicabile dal periodo d’imposta 2024). La scelta tra STP e Srl struttura sanitaria, le modalità operative, gli aspetti autorizzativi regionali e le implicazioni previdenziali richiedono però un’analisi costruita sui numeri reali dello studio e sugli obiettivi del dentista nel medio-lungo periodo.

Domande frequenti

Conviene trasformare lo studio dentistico in società anche se lavoro da solo?

Dipende dal reddito. Se l’utile annuo supera i 100.000-120.000 euro e hai una quota significativa che non consumi per spese personali, la forma societaria inizia a essere conveniente anche per il professionista singolo, perché permette di lasciare parte degli utili in società tassati al 24% IRES invece che al 43% IRPEF. Sotto quella soglia, i costi fissi di gestione della società — contabilità ordinaria, bilancio, eventuale organo di controllo — tendono a erodere il vantaggio fiscale. La simulazione va fatta sui tuoi numeri reali: è l’unico modo per avere una risposta affidabile.

Quanto costa trasformare lo studio dentistico in STP odontoiatrica?

I costi principali sono tre: l’atto notarile per la trasformazione (orientativamente tra 1.500 e 4.000 euro, in funzione della complessità e del notaio), l’eventuale perizia di stima dell’avviamento se richiesta (variabile, ma generalmente tra 1.000 e 3.000 euro), e l’aumento dei costi annui di gestione contabile rispetto allo studio individuale (indicativamente 2.000-5.000 euro in più all’anno per la contabilità ordinaria e il bilancio). Si tratta di costi una tantum e ricorrenti che vanno messi a confronto con il risparmio fiscale stimato nella simulazione personalizzata: nel caso del dott. Bianchi illustrato nell’articolo, i costi fissi aggiuntivi vengono recuperati già nel primo anno.

La trasformazione dello studio dentistico in STP richiede una nuova autorizzazione sanitaria?

In Toscana, e in molte altre regioni, la STP odontoiatrica è assimilata — ai fini autorizzativi — allo studio associato. Questo significa che l’obbligo di SCIA o di autorizzazione sanitaria dipende dall’attività svolta (in particolare dalla natura invasiva delle prestazioni) e non dalla forma giuridica adottata. La trasformazione in sé non genera automaticamente l’obbligo di una nuova autorizzazione. La situazione è diversa se si sceglie il modello della Srl struttura sanitaria: in quel caso il cambio del soggetto titolare implica quasi sempre una nuova procedura autorizzativa. Poiché le normative regionali si aggiornano con frequenza, è indispensabile verificare preventivamente con la propria ASL di riferimento prima di procedere.

È possibile far entrare un investitore non dentista nella STP odontoiatrica?

Sì, ma con limiti precisi. La legge sulle STP (L. 183/2011, art. 10) impone che i soci professionisti iscritti all’albo detengano almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto. I soci non professionisti — investitori, manager, soci finanziatori — non possono quindi superare un terzo della compagine. Se l’obiettivo è attrarre capitali esterni in misura superiore, o strutturare una governance in cui il professionista non mantenga la maggioranza, il modello STP non è adeguato: occorre valutare la Srl struttura sanitaria, con le relative implicazioni autorizzative e operative.

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