Ne hai sentito parlare al corso, dal collega, magari anche dal tuo commercialista: “è cambiata una legge, adesso passare in società costa meno tasse”. Il problema è che nessuno ti ha spiegato bene cosa dice davvero quella legge, da quando si applica e soprattutto se vale per il tuo caso o solo per quello del collega che l’ha citata a metà.
Il provvedimento di cui stanno parlando tutti è il D.Lgs. 192/2024, che ha introdotto nel TUIR l’art. 177-bis. Vediamo cosa prevede nel dettaglio, cosa cambia rispetto a prima e a quali condizioni si applica davvero, non solo sulla carta.
In questo articolo vediamo cosa prevedeva la normativa prima, cosa cambia oggi, quali operazioni sono coperte dalla neutralità fiscale e a quali condizioni si applica.
Indice
- Cos’è cambiato con il D.Lgs. 192/2024
- Come funzionava il conferimento prima della riforma
- Cosa prevede in concreto l’art. 177-bis TUIR
- Quali operazioni rientrano nella neutralità fiscale
- A quali condizioni si applica (e quando salta)
- STP o Srl odontoiatrica: la neutralità non sceglie la forma al posto tuo
- Perché il tema va affrontato con un commercialista specializzato
- In sintesi
- FAQ – D.Lgs.192/2024
Cos’è cambiato con il D.Lgs. 192/2024
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2024 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2024, ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) il nuovo articolo 177-bis, rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali”.
La norma estende alle operazioni sugli studi professionali lo stesso principio di neutralità fiscale già previsto dall’art. 176 TUIR per i conferimenti d’azienda. In sintesi: se ricorrono le condizioni previste, conferire lo studio in una società non genera più, di per sé, plusvalenze tassabili.
Come funzionava il conferimento prima della riforma
Prima del D.Lgs. 192/2024 non esisteva una disciplina specifica per il conferimento degli studi professionali. L’Agenzia delle Entrate, in diverse risposte a interpello (tra cui la n. 107/E/2018 e la n. 125/E/2018), aveva qualificato l’operazione come “realizzativa”, cioè assimilabile a una cessione a titolo oneroso.
Le conseguenze pratiche:
- il conferimento faceva emergere plusvalenze calcolate sul valore normale dei beni conferiti, inclusa la clientela e l’avviamento
- la tassazione avveniva anche in assenza di un incasso effettivo da parte del professionista
- la base normativa era il combinato disposto degli artt. 9 e 54 TUIR, pensati per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, non per operazioni straordinarie
- questo creava una disparità rispetto ai conferimenti d’azienda, già coperti dalla neutralità fiscale dell’art. 176 TUIR
Era, di fatto, un disincentivo fiscale a qualunque riorganizzazione dello studio in forma societaria.
Cosa prevede in concreto l’art. 177-bis TUIR
L’art. 177-bis TUIR stabilisce che, al ricorrere dei requisiti previsti, le operazioni straordinarie sugli studi professionali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. In pratica:
- i valori fiscali dei beni conferiti passano alla società in continuità, senza essere rivalutati a valore normale
- non emerge alcuna plusvalenza tassabile per il solo fatto di aver cambiato forma giuridica
- la neutralità fiscale opera automaticamente al ricorrere dei requisiti di legge, senza necessità di autorizzazioni preventive dell’Agenzia delle Entrate
- si applica alla determinazione dei redditi di lavoro autonomo a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024
Il comma 1 dell’articolo definisce l’oggetto dell’operazione come “complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”. Questa definizione è il punto su cui, in pratica, si gioca l’applicabilità della norma.
Quali operazioni rientrano nella neutralità fiscale
L’art. 177-bis non riguarda solo il conferimento. Copre un ventaglio più ampio di operazioni straordinarie sugli studi professionali:
- conferimento dello studio in una STP o in una società
- trasformazione (ad esempio da associazione professionale a società tra professionisti)
- fusione tra società professionali
- scissione, anche per un singolo ramo dello studio, purché organizzato come complesso unitario
- passaggi a titolo gratuito o per successione, rilevanti per chi sta pianificando il passaggio generazionale dello studio
A quali condizioni si applica (e quando salta)
La neutralità fiscale non è automatica in senso assoluto: è condizionata al rispetto di requisiti precisi. I punti da verificare prima di procedere:
- l’oggetto conferito deve essere lo studio come complesso unitario organizzato, non singoli beni scelti separatamente
- la continuità dei valori fiscali deve essere ricostruita correttamente nelle scritture contabili della società conferitaria
- la società beneficiaria deve rientrare tra quelle che esercitano attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (STP ex art. 10 legge 183/2011, ma anche altre forme equiparate, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 148/E/2025)
- il professionista che conferisce il suo unico studio perde, per quell’attività, lo status fiscale di lavoratore autonomo: i beni strumentali non inclusi nel conferimento sono considerati ceduti per autoconsumo
- se l’operazione viene impostata in modo non conforme, il rischio non è solo la perdita del beneficio: è un accertamento su un’operazione che il professionista riteneva già “chiusa” da tempo
STP o Srl odontoiatrica: la neutralità non sceglie la forma al posto tuo
Un errore comune è pensare che, risolto il problema della tassazione del conferimento, resti solo da scegliere tra STP e Srl odontoiatrica in base a un criterio generico. Non è così: sono due strutture diverse, con impatti diversi.
| STP (Società tra Professionisti) | Srl odontoiatrica | |
|---|---|---|
| Iscrizione | Sezione speciale dell’Albo professionale | Nessuna iscrizione all’Ordine |
| Soci ammessi | Solo professionisti (ed eventuali soci di capitale entro i limiti di legge) | Anche soci non professionisti |
| Regime dei redditi | Reddito di lavoro autonomo (salvo soci non professionisti) | Reddito d’impresa |
| Impatto ENPAM | Diretto sul socio professionista, con regole specifiche su Quota B | Da verificare caso per caso in base al ruolo (prestazione clinica, utili, amministrazione) |
| Direttore sanitario | Richiesto | Richiesto |
Per l’impatto specifico sui contributi ENPAM, l’approfondimento dedicato è qui: ENPAM e STP odontoiatrica: come cambiano i contributi del dentista socio.
Per una guida più operativa su come impostare il passaggio dello studio verso una forma societaria, vedi anche l’articolo Trasformare lo studio in società: cosa cambia davvero e l’approfondimento specifico su Neutralità fiscale del conferimento: come funziona in pratica.
Perché il tema va affrontato con un commercialista specializzato
Il D.Lgs. 192/2024 e l’art. 177-bis TUIR sono una norma recente, ancora in fase di prima applicazione: la prassi dell’Agenzia delle Entrate si sta formando anno per anno attraverso le risposte a interpello. Questo significa due cose concrete:
- chi ti propone una formula standard (“a tutti conviene la Srl”, “la STP è sempre la scelta giusta”) non sta guardando i tuoi numeri, sta applicando uno schema
- chi non conosce contemporaneamente la disciplina fiscale, quella previdenziale ENPAM e quella sanitaria (direttore sanitario, autorizzazioni, iscrizione all’Albo) rischia di impostare un’operazione formalmente corretta su un piano e scoperta su un altro
Un commercialista iscritto all’Ordine, specializzato nel settore odontoiatrico, risponde professionalmente di quello che ti consiglia. Un corso o un consulente generico, no.
In sintesi
Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto l’art. 177-bis TUIR, in vigore dal 31 dicembre 2024: da quella data, il conferimento dello studio in una STP o in una società può avvenire senza tassare plusvalenze mai incassate, purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma. La neutralità fiscale non riguarda solo il conferimento, ma copre anche trasformazioni, fusioni, scissioni e i passaggi a titolo gratuito o per successione (questi ultimi rilevanti per chi sta pianificando il passaggio generazionale dello studio).
Il beneficio, però, non è automatico in senso assoluto: si applica solo se lo studio viene conferito come complesso unitario organizzato, e non come una semplice somma di beni scelti separatamente, e solo se la continuità dei valori fiscali viene documentata correttamente nelle scritture contabili della società. Resta poi un punto che la norma non risolve da sola: la scelta tra STP e Srl odontoiatrica è una valutazione a parte, che va fatta caso per caso in base a soci, previdenza ENPAM e obiettivi di lungo periodo.
FAQ – D.Lgs.192/2024
Cosa cambia con il D.Lgs. 192/2024 per chi vuole conferire lo studio dentistico in società?
Il decreto introduce l’art. 177-bis TUIR, che consente — a condizioni precise — di conferire lo studio in una STP o in una società senza far emergere plusvalenze tassabili sul valore di clientela e avviamento, a differenza di quanto avveniva prima del 31 dicembre 2024.
La neutralità fiscale del conferimento richiede un’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate?
No. La neutralità opera automaticamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma, senza necessità di un’istanza preventiva. Va comunque verificato che l’operazione rispetti tutte le condizioni, perché in caso contrario il beneficio può essere disconosciuto in sede di accertamento.
Il D.Lgs. 192/2024 vale sia per la STP sia per la Srl odontoiatrica?
La neutralità fiscale dell’art. 177-bis si applica ai conferimenti verso società che esercitano attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Se la Srl odontoiatrica rientri o meno in questo perimetro va verificato caso per caso, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello più recenti.
Da quando si applica la neutralità fiscale prevista dall’art. 177-bis TUIR?
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024. Trattandosi di normativa recente, la prassi interpretativa è ancora in evoluzione: ogni operazione va verificata al momento con un professionista aggiornato.
Il tuo conferimento rientra nella neutralità fiscale o rischi di scoprirlo solo in sede di accertamento?
Spaziodentista affianca i titolari di studio odontoiatrico nella verifica dei requisiti dell’art. 177-bis TUIR, ricostruendo la continuità dei valori fiscali, l’impatto sulla Quota B ENPAM e la scelta tra STP e Srl odontoiatrica, con un metodo costruito sulle specificità previdenziali e fiscali del settore odontoiatrico, non su simulazioni generiche.
