Gli studi odontoiatrici umbri organizzati in società
Oggi parliamo di una novità molto interessante che riguarda i dentisti umbri. Recentemente in Umbria la legislazione ha riordinato il sistema autorizzatorio sanitario. La nuova normativa avrà importanti risvolti per il mondo odontoiatrico.
La rivoluzione umbra arriva proprio mentre a livello nazionale sta per entrare in vigore la riforma dei redditi di lavoro autonomo con l’attesa neutralità fiscale per i conferimenti degli studi in società tra professionisti. La normativa della regione non appare in linea con la legge nazionale di riforma e nubi si addensano sulla fattibilità di operazioni quali il conferimento dello studio in società tra professionisti.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1315 del 13/12/2023 è stato approvato il regolamento regionale 15 dicembre 2023 n.9 “Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie”. Il regolamento regionale umbro prevede anche una nuova modulistica per le istanze da presentare .Dal nuovo assetto normativo umbro emerge ancora una volta la netta distinzione tra l’esercizio dell’attività libero professionale rispetto all’esercizio in forma ambulatoriale.
Vediamo i passaggi cruciali.
Indice
- Gli studi odontoiatrici umbri organizzati in società
- Le definizioni del Regolamento Regionale Umbro
- Le prestazioni a minore invasività nella legge umbra
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica
- La s.t.p. odontoiatrica umbra
- La chirurgia odontoiatrica
- Conclusioni
Gli studi odontoiatrici umbri organizzati in società
Vediamo subito qualche dato per comprendere meglio l’entità del fenomeno societario in Umbria. Secondo i dati reperiti dalla banca dati Telemaco (data della ricerca: 09/08/24), nella regione sono presenti 78 Srl, ma nessuna Srl Stp (Società Tra Professionisti). La ricerca effettuata con il codice ATECO 86.23, relativo all’attività degli studi odontoiatrici, rivela un totale di circa 130 studi operanti in varie forme giuridiche.
Le definizioni del Regolamento Regionale Umbro
Gli studi dentistici per l’ordinamento umbro sono classificati come segue:
- ambulatorio: struttura in cui si svolgono attività e si erogano prestazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno. Sono ambulatori le strutture di assistenza specialistica ambulatoriale dove si erogano prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione. E’ obbligatoria la nomina di un responsabile sanitario. Il responsabile sanitario di una struttura monodisciplinare odontoiatrica è un medico odontoiatra.
-
studio odontoiatrico: sede in cui il professionista, singolo o associato, esercita personalmente, ed in regime di autonomia, l’attività sanitaria.
Il locale dove si svolge l’attività di studio professionale è privato, non aperto al pubblico. Non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario. -
studio polimedico: sede nella quale più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri, utilizzando la stessa unità immobiliare e condividendo alcuni servizi (sala d’attesa e servizi igienici).
Il locale dove si svolge l’attività di studio polimedico è privato, non aperto al pubblico. Non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario. - struttura: qualunque struttura, pubblica o privata, sanitaria o socio sanitaria, ospedaliera o extra-ospedaliera, residenziale o semi-residenziale, ambulatoriale, di assistenza domiciliare, ovvero studio polimedico o medico. E’ soggetta a una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.
Le prestazioni a minore invasività nella legge umbra
Per prestazioni sanitarie a minore invasività si intendono tutte quelle procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:
- non apertura delle sierose;
- rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero;
- rischio statisticamente trascurabile di complicazioni immediate tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 comma 2 lettera b) del regolamento, gli studi polimedici, odontoiatrici, singoli o associati, anche se erogano prestazioni sanitarie a minore invasività, non sono soggetti alle autorizzazioni sanitarie. In tutti i casi devono comunicare l’apertura di tali strutture all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, oltre che gli eventuali trasferimenti successivi.
Qui arrivano le prime nubi: la norma sopra richiamata è applicabile anche alle società tra professionisti? Il fatto eclatante è che il legislatore umbro si dimentica di trattare del veicolo societario per eccellenza con cui i professionisti possono esercitare la libera professione: le società tra professionisti.
Vuoi chiarire se la tua attività necessita di autorizzazione?
Affidati a noi di Spaziodentista, Commercialisti per Studi Odontoiatrici.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica
Vediamo adesso quando è necessaria l’autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica in Umbria.
Occorre leggere l’art. 6 del Regolamento Umbro:
- le strutture in possesso di autorizzazione alla realizzazione in corso di validità, anche a seguito di ampliamento, trasformazione o trasferimento delle stesse, devono richiedere al servizio regionale, prima dell’avvio delle attività l’autorizzazione all’esercizio;
- sono soggette all’autorizzazione all’esercizio le strutture, pubbliche e private, di seguito elencate:
- gli ambulatori odontoiatrici;
- i singoli professionisti degli studi polimedici e degli studi odontoiatrici, singoli o associati, che svolgono attività sanitarie o procedure chirurgiche, e terapeutiche o diagnostiche invasive, ovvero di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.
Per i soggetti sopra enucleati, la norma umbra ripristina sia l’autorizzazione alla realizzazione che il parere di compatibilità al fabbisogno.
La s.t.p. odontoiatrica umbra
Il regolamento regionale quindi si dimentica delle società tra professionisti. Secondo il nostro parere, in realtà, nell’inciso “singoli o associati” occorre inserire anche le società tra professionisti. La lettura dell’articolo 6, infatti, riconduce l’autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica espressamente alla s.r.l. odontoiatriche (n.d.r. ambulatori odontoiatrici) ed agli studi, singoli o associati, che svolgono procedure invasive. Escluso, e fin qui una certezza, che la s.t.p. odontoiatrica inneschi la qualità di ambulatorio, per residuo non può che rientrare nella categorie “studi, singoli o associati”.
Sai che cos’è una società tra professionisti? Leggi il nostro articolo Cosa è una Stp |
La chirurgia odontoiatrica
Entriamo nel dettaglio per il mondo degli ambulatori odontoiatri.
La deliberazione 194 del 6 marzo 2024 classifica e definisce i requisiti nell’ambito della specialistica ambulatoriale e riguarda, in particolare, la chirurgia ambulatoriale.
Come indicato nell’Appendice 2 dell’Allegato 1 del DM 70/2015, con il termine chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica (“sulla parte malata”), locale, loco-regionale e/o analgesia (“insensibilità al dolore”), fino al II grado della scala di sedazione (l’azione di calmare) su pazienti accuratamente selezionati comprese le prestazioni di chirurgia odontoiatrica in anestesia locoregionale e tronculare effettuabili negli ambulatori/studi odontoiatrici, in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze. In base alla complessità dell’attività erogata, le strutture di chirurgia ambulatoriale sono classificate in tre livelli, definiti TIPO 1, TIPO 2 e TIPO 3.
Per ogni livello sono state individuate le prestazioni da erogare secondo i citati criteri di complessità tecnica/invasività delle prestazioni, tecniche e grado di anestesia e sedazione praticabili, possibili insorgenze di complicanze post-operatorie e gradi di sicurezza igienico ambientale dell’area operatoria.
Conclusioni
Il nuovo quadro normativo umbro ci offre il seguente scenario:
- gli studi odontoiatrici non devono richiedere l’autorizzazione sanitaria laddove l’esercizio della professione rientri nell’ambito di prestazioni a minore invasività;
- le strutture ambulatoriali odontoiatriche devono essere sempre in possesso dell’autorizzazione sanitaria la quale potrebbe essere oggetto di integrazione laddove vi fosse il desiderio di assumere una qualifica più elevata di tipo ambulatorio chirurgico;
- le società tra professionisti, in assenza di riferimenti normativi, dovrebbe essere equiparate agli studi odontoiatrici.
seguici anche su
Lascia un commento