STP in Emilia-Romagna: come funziona la società tra professionisti per dentisti

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STP in Emilia-Romagna: come funziona la società tra professionisti per dentisti

Durante i colloqui con i dentisti emerge spesso un dubbio comune: la gestione delle autorizzazioni sanitarie quando si trasforma lo studio in una società tra professionisti (STP). In realtà, la STP in Emilia-Romagna rappresenta oggi uno strumento concreto e vantaggioso per far crescere lo studio dentistico in modo strutturato, mantenendo coerenza con la disciplina sanitaria regionale.

Negli ultimi anni, il rapporto tra società tra professionisti e disciplina sanitaria in Italia è in costante evoluzione. Anche le autorità regionali stanno aggiornando i propri indirizzi per riconoscere la specificità di questo strumento giuridico. In questo approfondimento vediamo le novità introdotte dalla Regione Emilia-Romagna in tema di STP odontoiatriche e studi professionali.

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STP e studio dentistico: la circolare della Regione Emilia-Romagna

Il 6 ottobre 2023 la “Direzione generale cura della persona, salute e welfare” della Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la circolare n. 7, dedicata alle società tra professionisti ex Legge n. 183/2011 e DM n. 34/2013, con l’obiettivo di coordinare la normativa nazionale con le delibere regionali n. 327/2004, n. 2520/2004 e n. 1156/2008.

La circolare introduce un chiarimento importante per i professionisti del settore odontoiatrico: la STP non modifica i requisiti sostanziali delle strutture sanitarie, ma costituisce una nuova modalità organizzativa per l’esercizio dell’attività professionale. In altre parole, la società tra professionisti è una forma giuridica alternativa allo studio o all’associazione, ma non altera la natura dello studio odontoiatrico. La stessa circolare precisa infatti che: 

“La STP può essere assimilata alla fattispecie dello studio associato, il cui assoggettamento o meno all’autorizzazione sanitaria dipende dall’attività svolta, come previsto dall’art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992.”

Questo principio conferma che la STP odontoiatrica non snatura lo studio dentistico e che la sua eventuale necessità di autorizzazione sanitaria resta legata alle caratteristiche dell’attività svolta.

STP e autorizzazione sanitaria: cosa cambia per gli studi odontoiatrici

L’allegato 2 della delibera 2520/2004 intitolato “Problematiche relative all’autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici” delinea chiaramente il tema.

Per studio odontoiatrico si intende l’ambiente privato e personale in cui l’odontoiatra esercita la propria libera attività professionale, in forma singola o associata, a favore dei clienti”.  

Ed ancora “A differenza A differenza di quanto previsto per gli ambulatori, lo studio non assume rilevanza autonoma, in quanto la sua funzione strumentale rispetto al professionista lo lega inscindibilmente allo stesso e alle sue vicende personali. Questa modalità di esercizio è stata tradizionalmente trattata alla stregua delle altre professioni e ha trovato un limite, come per la generalità delle professioni, nella sola normativa eventualmente presente nei regolamenti comunali e/o condominiali. 

Come la Regione Emilia-Romagna classifica le STP sanitarie

La circolare n. 7 del 2023 chiarisce che la forma giuridica della società tra professionisti non influisce sull’obbligo di autorizzazione, che resta collegato alla natura delle prestazioni erogate. In particolare:

  1. studi odontoiatrici soggetti ad autorizzazione sanitaria analogamente agli studi odontoiatrici singoli o associati disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2520/2004. Qualora la STP odontoiatrica sia costituita da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi (STP multidisciplinare) la STP, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 2520/2004, è assimilata all’ambulatorio odontoiatrico disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 327/2004;
  2. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che non comportino un rischio per la sicurezza del paziente, sono assimilati agli “studi singoli e associati non soggetti ad autorizzazione dell’attività sanitaria” individuati al punto 1) dell’Allegato 1) alla Delibera di Giunta Regionale n. 1156/2008, non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria;
  3. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente soggetti ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e ad essi si applicano i requisiti di cui alla delibera n. 327/2004;
  4. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, di cui ai punti 2 e 3 sopra richiamati, costituiti da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi in conformità alla disciplina della STP (STP multidisciplinare), sono assimilati all’ambulatorio o al poliambulatorio disciplinati dalla delibera n. 327/2004.

In sintesi, le STP odontoiatriche rientrano nella stessa categoria degli studi dentistici tradizionali per quanto riguarda le regole autorizzatorie. Le STP tra igienisti dentali, invece, potrebbero non necessitare di autorizzazione, mentre le STP tra medici odontoiatri e igienisti sono equiparate a strutture ambulatoriali o poliambulatoriali.

Conclusioni

La circolare della Regione Emilia-Romagna rappresenta un passo avanti importante nel riconoscimento delle società tra professionisti odontoiatriche come strumenti legittimi e pienamente compatibili con la normativa sanitaria. La STP permette ai dentisti di evolvere la propria attività in forma societaria, favorendo l’aggregazione tra colleghi e una gestione più efficiente, senza compromettere la natura professionale dello studio.

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