Spazio Dentista

Blog

STP in Emilia-Romagna

Home » STP in Emilia-Romagna
stp in emilia-romagna

Il rapporto tra società tra professionisti e la disciplina sanitaria è in evoluzione, e da alcuni anni anche le autorità amministrative regionali stanno adeguando i loro indirizzi e protocolli operativi, prendendo atto della specificità di questo strumento. Nell’articolo di oggi “STP in Emilia-Romagna” approfondiamo le novità in merito agli indirizzi amministrativi della regione Emilia-Romagna.

Indice

STP e studio dentistico

In data 6 ottobre 2023 la direzione generale cura della persona, salute e welfare ha emanato la circolare nr. 7 con oggetto “società tra professionisti ex Legge n. 183/2011 e DM n. 34/2013 coordinamento con le delibere di Giunta Regionale n. 327/2004, 2520/2004 e n. 1156/2008”.

Vediamo il nuovo indirizzo operativo della regione Emilia Romagna.  Nella circolare si legge un principio cardine della srl:

 “Chiarito quanto sopra, appare che la possibilità di ricorso alla STP non comporti una modifica dei requisiti ovvero dei caratteri sostanziali con cui le strutture sanitarie o i singoli professionisti sono tenuti a svolgere le proprie attività, ma introduca una diversa e nuova modalità di organizzazione ulteriore allo Studio e all’Associazione, a cui i professionisti possono ricorrere per svolgere le proprie attività.”   

In sostanza la circolare afferma un principio cardine da noi di Spaziodentista sempre sostenuto: la STP, spesso in forma di SRL, non snatura lo studio dentistico ed è uno strumento che non interferisce nelle dinamiche autorizzatorie. Lo specifica di seguito ancora la circolare quanto arriva a sostenere: 

l’assoggettamento o meno dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio, dipende all’attività svolta, come disciplinato dall’art. 8-ter co. 2 D.Lgs. n. 502/1992.”

In Emilia Romagna la disciplina di riferimento per il mondo odontoiatrico risale alle Delibere di Giunta Regionale n. 2520/2004, recante “Autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati” e n. 1156/2008 recante “Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria”. 

Le delibere menzionato danno corpo alla legislazione nazionale, d.lgs. 502/92, con la quale l’esercizio di attività sanitarie sia subordinato ad autorizzazione e che l’autorizzazione sia richiesta per gli studi odontoiatrici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Stp in Emilia-Romagna: le varie configurazioni

Fermi restando i principi sopra esposti, l’organizzazione in forma di STP dell’attività professionale deve dunque considerarsi neutra e la STP può configurare una delle seguenti fattispecie:

  1. studi odontoiatrici soggetti ad autorizzazione sanitaria analogamente agli studi odontoiatrici singoli o associati disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2520/2004. Qualora la STP odontoiatrica sia costituita da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi (STP multidisciplinare) la STP, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 2520/2004, è assimilata all’ambulatorio odontoiatrico disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 327/2004;
  2. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che non comportino un rischio per la sicurezza del paziente, sono assimilati agli “studi singoli e associati non soggetti ad autorizzazione dell’attività sanitaria” individuati al punto 1) dell’Allegato 1) alla Delibera di Giunta Regionale n. 1156/2008, non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria;
  3. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente soggetti ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e ad essi si applicano i requisiti di cui alla delibera n. 327/2004;
  4. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, di cui ai punti 2 e 3 sopra richiamati, costituiti da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi in conformità alla disciplina della STP (STP multidisciplinare), sono assimilati all’ambulatorio o al poliambulatorio disciplinati dalla delibera n. 327/2004.

In mancanza di chiarimenti specifici si ritiene che  le STP odontoiatriche necessitano di autorizzazione sanitaria come peraltro ogni altro studio odontoiatrico, le STP tra igienisti dentali possano rientrare nel punto 2 della classificazione sopra citata e dunque non necessitare di autorizzazione sanitaria, ed infine le STP costituite tra medici odontoiatri e igienisti dentali, professionisti di specifici ordini facciano ricadere la fattispecie al punto 4 di cui sopra e pertanto siano assimilate all’ambulatorio o al poliambulatorio.

Seguici anche sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Condividi articolo

Articoli Recenti

Deducibilità costi auto

Deducibilità costi auto Gentile Dottore, oggi nell’articolo Deducibilità costi auto affrontiamo un argomento che so essere di grande interesse per te, soprattutto quando l’auto viene

Leggi tutto »