Se stai valutando di esercitare l’attività odontoiatrica in forma societaria, senza però trasformare lo studio in una struttura sanitaria vera e propria, è molto probabile che tu stia guardando con interesse alla stp odontoiatrica in Toscana.
È un dubbio frequente e assolutamente legittimo. Da un lato c’è l’esigenza di organizzare meglio lo studio, dall’altro il timore di entrare in un perimetro normativo più complesso, fatto di autorizzazioni sanitarie, direttore sanitario e adempimenti aggiuntivi.
La normativa regionale toscana, se letta correttamente, offre però un quadro molto più chiaro (e spesso più semplice) di quanto si pensi. La società tra professionisti rappresenta oggi uno strumento pienamente legittimo per esercitare l’attività odontoiatrica in forma organizzata, senza snaturare la natura di studio professionale.
Perché sempre più dentisti scelgono la stp odontoiatrica in Toscana
Negli ultimi anni il numero delle società tra professionisti in ambito sanitario è cresciuto in modo significativo. A gennaio 2026 risultavano iscritte al Registro delle Imprese oltre 2.000 s.t.p. di assistenza sanitaria, con un incremento di oltre il 100% rispetto al 2021.
Questo dato riflette una tendenza precisa: molti odontoiatri cercano una forma evoluta di organizzazione, alternativa allo studio individuale ma diversa dalla società di capitali “commerciale”.
Stp odontoiatrica: è uno studio professionale o una struttura sanitaria?
Uno degli aspetti più rilevanti della s.t.p. è che consente di esercitare l’attività professionale in forma societaria senza perdere la qualificazione di studio professionale.
Questo punto è centrale, perché per molti anni si è diffusa l’idea – errata – che l’unica società possibile fosse la s.r.l. odontoiatrica, con conseguente assimilazione automatica alla struttura sanitaria.
La s.t.p., invece, nasce proprio per evitare questo “salto” nel mondo imprenditoriale puro e consente di mantenere:
- prevalenza dell’apporto professionale;
- centralità dell’attività intellettuale;
- applicazione delle regole proprie degli studi professionali.
Studio professionale o struttura sanitaria: la distinzione chiave
La distinzione tra studio professionale e struttura sanitaria non è recente. È già presente nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) ed è tuttora pienamente valida.
Nel tempo, molti odontoiatri hanno confuso questa distinzione con il divieto – ormai superato – di esercizio in forma societaria previsto dalla legge 1815/1939. Con l’introduzione della normativa sulle società tra professionisti, questo limite è venuto meno.
Oggi la forma societaria non determina automaticamente la qualificazione come struttura sanitaria. Ecco perché è importante che il dentista conosca lo strumento della “società tra professionisti” odontoiatrica.
Stp odontoiatrica in Toscana: quando è sufficiente la SCIA
In Toscana la disciplina è contenuta nella normativa regionale sanitaria, che distingue chiaramente:
- le strutture sanitarie private, soggette ad autorizzazione
- gli studi professionali, compresi studi associati e stp
La normativa prevede che siano soggetti a SCIA gli studi professionali che effettuano prestazioni terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l’utente, individuate dalla disciplina regionale.
La SCIA va presentata al SUAP del Comune competente ed è corredata da:
- dichiarazioni sui requisiti professionali
- planimetria asseverata dei locali
- relazione sulle procedure di sterilizzazione
L’attività può iniziare subito e il Comune ha 60 giorni per effettuare eventuali verifiche.
Regolamento 79/R e modifica 90/R Regione Toscana
La legge 90/R Regione Toscana dispone, articolo 17, che la competenza al rilascio all’autorizzazione all’esercizio degli studi professionale è attribuita al comune ove lo studio ha sede. L’articolo 19, rubricato “Segnalazione certificata di inizio attività”, rende soggetto a SCIA gli studi professionali che effettuano le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente.
Il regolamento regionale toscano – Reg. 17 novembre 2016, nr. 79/, all’art. 15-bis rubricato “Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti (articolo 17 della l.r. 51/2009)”, dispone:
- Ai fini del presente regolamento sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che non richiedono, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r.. 51/2009, l’accreditamento istituzionale.
- Sono, invece, soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che richiederanno, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r. 51/2009, l’accreditamento istituzionale.
In sintesi:
- studi associati e s.t.p.(anche in forma di s.r.l. o s.p.a.) che non richiedono accreditamento istituzionale e che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività sono soggetti a SCIA;
- solo nel caso di richiesta di accreditamento diventa necessaria l’autorizzazione sanitaria.
La legge regionale in sostanza ha recepito la più grande novità normativa per i professionisti che vogliono esercitare con un veicolo societario: lo strumento per attivare una s.t.p. odontoiatrica è il medesimo di uno studio individuale: la SCIA.
Direttore sanitario e accreditamento: quando sono obbligatori
Se lo studio odontoiatrico, in forma di s.t.p., non richiede accreditamento istituzionale, non è necessaria la nomina del direttore sanitario.
L’obbligo sorge solo quando si intende erogare prestazioni per conto del SSN o quando si cosituisce una società odontoiatrica struttura sanitaria.
La neutralità della s.t.p. sotto il profilo sanitario
La neutralità della società tra professionisti è stata confermata anche dalle FAQ dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze, che ribadiscono come:
- studio associato e s.t.p. restino studi professionali;
- si applichino le stesse regole sanitarie previste per gli studi individuali;
- l’eccezione riguarda esclusivamente l’accreditamento.
Quando valutare davvero la s.t.p. odontoiatrica
La s.t.p. non è una scelta “standard” valida per tutti, ma uno strumento che va valutato con attenzione in base a:
- organizzazione dello studio;
- esigenza di separare il patrimonio dell’attività professionale da quello personale;
- passaggio generazionale;
- prospettive di crescita;
- esigenze di governance e pianificazione fiscale.
Affrontare questi temi senza un consulente che abbia un pluriennale specializzazione nel settore odontoiatrico espone al rischio di scelte formalmente corrette ma operativamente inefficaci.
Se stai valutando una stp odontoiatrica in Toscana, un confronto preliminare ti aiuta a capire se è davvero la soluzione più adatta al tuo studio. Richiedi un confronto.
Conclusione
La s.t.p. odontoiatrica in Toscana rappresenta oggi una soluzione giuridica e sanitaria pienamente legittima, spesso sottovalutata o interpretata in modo errato.
Comprendere bene la normativa regionale, la distinzione tra studio e struttura sanitaria e le conseguenze operative è essenziale prima di intraprendere qualsiasi percorso societario.
Un confronto con un consulente che opera quotidianamente nel settore odontoiatrico consente di valutare con lucidità se la s.t.p. sia davvero la forma più adatta al tuo studio o se esistano alternative più coerenti con i tuoi obiettivi professionali e fiscali.
Se vuoi approfondire il tema nel tuo caso specifico, il primo passo non è “scegliere una forma giuridica”, ma capire quale struttura serve davvero al tuo studio.
Il tema è approfondito nel volume La S.R.L. S.T.P. Odontoiatrica – Guida alla costituzione in neutralità fiscale, dedicato alle forme societarie per gli studi dentistici.
